Art. 8
                   Tutela delle specie faunistiche

  1.  Per  le  specie  animali  di cui all'allegato D, lettera a), al
presente regolamento, e' fatto divieto di:
a) catturare  o  uccidere  esemplari  di  tali  specie  nell'ambiente
   naturale;
b) perturbare  tali  specie, in particolare durante tutte le fasi del
   ciclo  riproduttivo  o  durante l'ibernazione, lo svernamento e la
   migrazione;
c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
  d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di
   sosta.
  2.  Per  le  specie  di  cui al predetto allegato D, lettera a), e'
vietato    il    possesso,    il   trasporto,   lo   scambio   e   la
commercializzazione  di  esemplari  prelevati dall'ambiente naturale,
salvo  quelli  lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento.
  3.  I  divieti  di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si
riferiscono  a  tutte  le  fasi  della vita degli animali ai quali si
applica il presente articolo.
  4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
instaurano  un  sistema  di  monitoraggio  continuo  delle  catture o
uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato
D,  lettera  a),  e  trasmettono  un  rapporto  annuale  al Ministero
dell'ambiente.
  5.  In  base  alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente
promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per
assicurare  che  le  catture  o  uccisioni accidentali non abbiano un
significativo impatto negativo sulle specie in questione.