Art. 3.
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 101 milioni per l'anno 1996, in lire 107 milioni per
l'anno 1997 ed in lire 125 milioni annue a  decorrere  dal  1998,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo  6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero degli affari esteri.
   2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.