(Accordo - art. IV)
                             ARTICOLO IV 
   La cooperazione fra le Parti sara'  realizzata  soprattutto  nelle
seguenti forme: 
- scambio di delegazioni, scienziati ed esperti; 
- organizzazione di  seminari,  simposi  ed  incontri  bilaterali  di
  esperti; 
- scambio di informazioni tecnico-scientifiche, di  documentazione  e
  dei risultati delle ricerche; 
- elaborazione congiunta e realizzazione di programmi e di progetti; 
- altre forme di cooperazione che possono essere concordate nel corso
  dell'attuazione del presente Accordo.