ARTICOLO IV La cooperazione fra le Parti sara' realizzata soprattutto nelle seguenti forme: - scambio di delegazioni, scienziati ed esperti; - organizzazione di seminari, simposi ed incontri bilaterali di esperti; - scambio di informazioni tecnico-scientifiche, di documentazione e dei risultati delle ricerche; - elaborazione congiunta e realizzazione di programmi e di progetti; - altre forme di cooperazione che possono essere concordate nel corso dell'attuazione del presente Accordo.