(Accordo - art. V)
                             ARTICOLO V 
   Le Parti Contraenti incentiveranno lo sviluppo della  cooperazione
diretta tra gli Enti  pubblici  e  privati  e  le  organizzazioni  di
entrambe  le  Parti  Contraenti,  nonche'  la  stipulazione,  laddove
necessario, di singoli accordi e contratti.