(Accordo - art. VII)
                            ARTICOLO VII 
   Le questioni del  finanziamento  dei  programmi  degli  scambi  di
scienziati ed esperti saranno preventivamente concordate tra le Parti
e sottoposte all'esame periodico del  Segretariato  Permanente  Italo
Argentino (SPAI). 
   Eventuali divergenze nell'interpretazione e nella applicazione del
presente  Accordo  che  non   venissero   risolte   dalle   Autorita'
responsabili del coordinamento e dell'attuazione della  cooperazione,
di cui all'Articolo VI, verranno risolte per via diplomatica. 
   Nel caso in cui le Parti Contraenti non raggiungano un accordo per
via diplomatica, esse sottoporranno la controversia ad arbitrato.