(Accordo - art. VIII)
                            ARTICOLO VIII 
   Il presente Accordo entrera' in vigore dal momento in cui le Parti
Contraenti avranno notificato l'un  l'altra  l'avvenuto  espletamento
delle rispettive procedure costituzionali. 
   Il presente Accordo rimarra'  in  vigore  a  tempo  indeterminato,
fatta salva la facolta' di ciascuna delle Parti  di  denunciarlo  per
iscritto all'altra Parte con un preavviso non inferiore a sei mesi. 
   La  denuncia  dell'Accordo  non  incidera'  sui  diritti  e  sugli
obblighi da esso derivanti nel periodo precedente alla denuncia. 
   Fatto a Buenos Aires il ventidue maggio 1990, in due esemplari, in
lingua italiana ed in  lingua  spagnola,  entrambi  i  testi  facenti
ugualmente fede. 
    

PER IL GOVERNO DELLA                    PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                     REPUBBLICA ARGENTINA


    

              Parte di provvedimento in formato grafico