Art. 2.
  1. Presso  ciascuna regione  e' costituita  una commissione  per la
formulazione  del  giudizio di  idoneita'  composta  da un  dirigente
medico della regione  che la presiede, da un  funzionario dirigente o
direttivo del Ministero della sanita', dal Presidente dell'ordine dei
medicie degli  odontoiatri della provincia comprendente  il capoluogo
di  regione o  suo  delegato e  da due  medici  dirigenti di  secondo
livello specialisti  delle aree  di attivita'  individuate, designati
dalla regione.
  2. Le  funzioni di segretario  della commissione sono svolte  da un
funzionario regionale.