Art. 2. 1. Presso ciascuna regione e' costituita una commissione per la formulazione del giudizio di idoneita' composta da un dirigente medico della regione che la presiede, da un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanita', dal Presidente dell'ordine dei medicie degli odontoiatri della provincia comprendente il capoluogo di regione o suo delegato e da due medici dirigenti di secondo livello specialisti delle aree di attivita' individuate, designati dalla regione. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale.