Art. 4.
  1.  Il  giudizio  di  idoneita' viene  formulato  a  seguito  della
valutazione   dei  titoli   di  carriera,   dei  titoli   di  studio,
dell'anzianita'  di   servizio,  del  curriculum  formativo,   e  del
superamento di  un colloquio  che, oltre  ai contenuti  di conoscenza
dell'organizzazione  del Servizio  sanitario  nazionale, abbia  anche
chiari contenuti professionali finalizzati ad accertare il livello di
professionalita' dell'interessato.
  2. Tale  giudizio e' conseguito  dagli interessati che  superino il
colloquio  con un  punteggio  non inferiore  a  ventuno trentesimi  e
conseguano un punteggio non inferiore a punti 8,9 in base ai seguenti
titoli:
  a)  orario di  incarico per  un numero  di ore  settimanali pari  o
superiore a 29, fino a un massimo di 38: punti 0,10 per ora;
  b) anzianita'  di incarico  per i primi  cinque anni  di attivita':
punti 0,10 per mese;
  c) anzianita' di incarico: per ciascun anno, o frazione superiore a
sei mesi, oltre il quinto anno:
    1) nella stessa disciplina punti 0,50;
    2) in altra disciplina punti 0,25;
  d) altre specializzazioni o libere docenze oltre a quella richiesta
per l'attribuzione dell'incarico:
  1) in disciplina affine: punti 1,00 per ciascuna specializzazione o
libera docenza;
  2) in  disciplina appartenente  alla stessa area  funzionale: punti
0,50 per ciascuna specializzazione o libera docenza;
  3) in disciplina appartenente ad  altra area funzionale: punti 0,25
per ciascuna specializzazione o libera docenza;
  e)  altre lauree,  oltre  a quella  richiesta  per l'ammissione  al
giudizio   di   idoneita',   comprese   tra   quelle   previste   per
l'appartenenza al ruolo  sanitario: punti 0,10 per ognuna  fino ad un
massimo di 0,30;
  f) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti fino ad un massimo di
0,30;
  g) curriculum formativo: punti fino ad un massimo di 0,50.
  3. Per  la valutazione dei  titoli di cui alle  lettere f) e  g) si
applicano i criteri  di cui all'articolo 10 del  decreto del Ministro
della sanita'  30 gennaio 1982, pubblicato  nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982.
  4. La valutazione dei titoli di  cui al comma 2 avviene prima della
effettuazione del colloquio di cui al comma 1.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Il  testo dell'art.  10  del  D.M.  30 gennaio    1982
          (Normativa  concorsuale    del   personale    delle  unita'
          sanitarie  locali   in applicazione dell'art. 12 del D.P.R.
          20  dicembre 1979, n. 761) e' il seguente:
            "Art. 10  (Criteri di  valutazione). - Nei  concorsi  per
          titoli  ed  esami,  la determinazione dei criteri  generali
          per  la  valutazione   dei   titoli   si   effettua   prima
          dell'espletamento della prova scritta.
            La  valutazione    dei titoli dei  singoli concorrenti ha
          luogo prima dell'inizio della   correzione degli  elaborati
          scritti,  limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la
          relativa prova.
            Per    la  valutazione    dei  titoli   di carriera,   la
          commissione  deve attenersi ai seguenti principi:
              i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
            le frazioni di anno sono   valutate  in  ragione  mensile
          considerando,  come mese   intero, periodi continuativi  di
          giorni trenta  o frazioni superiori a quindici giorni;
            nel caso in cui al    concorso  siano  ammessi  candidati
          appartenenti  a  profili   professionali diversi,   non  si
          applicano le  maggiorazioni previste per il tempo pieno per
          il profilo professionale ''medici".
            In caso di servizi contemporanei e' valutato quello  piu'
          favorevole al candidato.
            La    valutazione   delle    pubblicazioni   deve  essere
          adeguatamente  motivata,      in       relazione       alla
          originalita'      della      produzione  scientifica,  alla
          continuita' ed ai  contenuti dei singoli lavori,  al  grado
          di   attinenza    dei  lavori  stessi  con  la    posizione
          funzionale da conferire,  all'eventuale  collaborazione  di
          piu' autori.
            La    commissione    deve,    peraltro,   dare   accurata
          ponderazione  ai seguenti parametri:
            data  di  pubblicazione   dei    lavori   in    relazione
          all'eventuale  conseguimento  di    titoli  accademici gia'
          valutati  in altra categoria di punteggi;
            che  le pubblicazioni  contengano  mere esposizioni    di
          dati  e   di casistiche,  non  adeguatamente  avvalorate ed
          interpretate,      ovvero   abbiano   contenuto   solamente
          compilativo    o  divulgativo,  ovvero ancora costituiscano
          monografie di alta originalita'.
            Nel  curriculum    formativo   e   professionale,    sono
          valutate    le  attivita'    professionali  e    di studio,
          formalmente documentate,   non riferibili  ai  titoli  gia'
          valutati    nelle    precedenti    categorie,   idonee   ad
          evidenziare,    ulteriormente,      il       livello     di
          qualificazione   professionale  acquisito  nell'arco  della
          intera carriera e specifiche  rispetto    alla    posizione
          funzionale     da   conferire,   ivi   compresi idoneita' e
          tirocinii non  valutabili in   norme specifiche.   In  tale
          categoria   rientrano   le  attivita' di  partecipazione  a
          congressi, convegni,  seminari,   anche   come   docente  o
          relatore,    nonche'    gli  incarichi    di   insegnamento
          conferiti  da enti   pubblici.   Non   sono  valutabili  le
          idoneita'  in    concorsi  relativi alla medesima posizione
          funzionale oggetto del concorso o in  posizioni  funzionali
          inferiori.
            Il    punteggio   globale   attribuito dalla  commissione
          deve    essere  adeguatamente  motivato,    con   relazione
          dettagliata,  con  riguardo ai singoli elementi documentali
          che hanno contribuito a determinarlo.
            La  relazione     dettagliata   deve   essere   inserita,
          integralmente, nel verbale dei lavori della commissione".