Art. 4. 1. Il giudizio di idoneita' viene formulato a seguito della valutazione dei titoli di carriera, dei titoli di studio, dell'anzianita' di servizio, del curriculum formativo, e del superamento di un colloquio che, oltre ai contenuti di conoscenza dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, abbia anche chiari contenuti professionali finalizzati ad accertare il livello di professionalita' dell'interessato. 2. Tale giudizio e' conseguito dagli interessati che superino il colloquio con un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi e conseguano un punteggio non inferiore a punti 8,9 in base ai seguenti titoli: a) orario di incarico per un numero di ore settimanali pari o superiore a 29, fino a un massimo di 38: punti 0,10 per ora; b) anzianita' di incarico per i primi cinque anni di attivita': punti 0,10 per mese; c) anzianita' di incarico: per ciascun anno, o frazione superiore a sei mesi, oltre il quinto anno: 1) nella stessa disciplina punti 0,50; 2) in altra disciplina punti 0,25; d) altre specializzazioni o libere docenze oltre a quella richiesta per l'attribuzione dell'incarico: 1) in disciplina affine: punti 1,00 per ciascuna specializzazione o libera docenza; 2) in disciplina appartenente alla stessa area funzionale: punti 0,50 per ciascuna specializzazione o libera docenza; 3) in disciplina appartenente ad altra area funzionale: punti 0,25 per ciascuna specializzazione o libera docenza; e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al giudizio di idoneita', comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,10 per ognuna fino ad un massimo di 0,30; f) pubblicazioni e titoli scientifici: punti fino ad un massimo di 0,30; g) curriculum formativo: punti fino ad un massimo di 0,50. 3. Per la valutazione dei titoli di cui alle lettere f) e g) si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982. 4. La valutazione dei titoli di cui al comma 2 avviene prima della effettuazione del colloquio di cui al comma 1.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 10 del D.M. 30 gennaio 1982 (Normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761) e' il seguente: "Art. 10 (Criteri di valutazione). - Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta. La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la relativa prova. Per la valutazione dei titoli di carriera, la commissione deve attenersi ai seguenti principi: i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi, non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale ''medici". In caso di servizi contemporanei e' valutato quello piu' favorevole al candidato. La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalita' della produzione scientifica, alla continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di piu' autori. La commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri: data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici gia' valutati in altra categoria di punteggi; che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalita'. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneita' e tirocinii non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attivita' di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonche' gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneita' in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori. Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La relazione dettagliata deve essere inserita, integralmente, nel verbale dei lavori della commissione".