Art. 6.
  1.  Ultimate   le  operazioni  della  commissione,   il  segretario
trasmette i verbali dei lavori alla presidenza della giunta regionale
per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
  2.  Spetta ai  componenti le  commissioni per  la formulazione  dei
giudizi di idoneita'  il compenso nella misura  stabilita dalle norme
regionali vigenti in materia di pubblici concorsi.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 30 luglio 1997
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Prodi
                      Il Ministro della sanita'
                                Bindi
                      p. Il Ministro del tesoro
                              Pennacchi
                Il Ministro per la funzione pubblica
                              Bassanini
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1997
  Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 349