Art. 2. Organi 1. Sono organi dell'Istituto: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio di indirizzo e vigilanza; d) il collegio dei sindaci; e) il direttore generale. 2. Sono altresi' organi dell'Istituto i comitati di vigilanza delle gestioni autonome di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
Nota all'art. 2: - Il comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: "E' confermata la soppressione, con effetto dal 18 febbraio 1993, degli enti, dell'istituto, delle casse e della direzione generale indicati al comma 2. Con effetto da tale data l'INPDAP succede agli enti soppressi nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonche' nella titolarita' dei rispettivi patrimoni ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economicofinanziarie autonome, nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto, al fine di garantire l'equilibrio tecnicofinanziario delle stesse. Sono istituiti i comitati di vigilanza delle gestioni autonome con il compito di predisporre, sulla base degli indirizzi del consiglio di indirizzo e vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; proporre le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidere sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. Alla composizione di tali organi si provvede con il decreto di cui all'art. 1, comma 2, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni di ciascun comitato corrispondono".