Art. 3.
                             Presidente
  1. Il presidente, nell'ambito delle  funzioni di cui all'articolo 3
del  decreto legislativo  30  giugno 1994,  n.  479, come  modificato
dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127:
  a) predispone l'ordine del giorno  degli argomenti da sottoporre al
consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al presidente del
consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza  e  ne  assicura  la  relativa
istruttoria;
  b)  puo',   nei  limiti   imposti  dalla  legislazione   vigente  e
nell'ambito  dei   criteri  generali   stabiliti  dal   consiglio  di
amministrazione, delegare,  per il caso  di assenza o  impedimento, e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza
legale dell'Istituto  ad un membro del  consiglio di amministrazione,
al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unita' centrali, ai
coordinatori  dei  rami  professionali e,  nell'ambito  degli  uffici
periferici, ai dirigenti periferici;
  c) puo' disporre, anche su proposta del direttore generale, in caso
di assoluta urgenza  che non consenta una  convocazione del consiglio
di  amministrazione  intempo  utile  ad evitare  un  pregiudizio  per
l'Istituto, l'adozione  di provvedimenti di competenza  del consiglio
di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al
consiglio stesso nella prima seduta utile;
  d) convoca  e presiede  la prima seduta  dei comitati  di vigilanza
delle gestioni di cui all'articolo 8;
  e)  convoca il  consiglio  di amministrazione,  quando ne  facciano
richiesta almeno i  due terzi dei suoi componenti,  entro otto giorni
da  tale  richiesta,  ponendo  all'ordine del  giorno  gli  argomenti
indicati nella richiesta medesima;
  f)  firma  gli   atti  e  documenti  che   comportano  impegni  per
l'Istituto,  ferme restando  le attribuzioni  conferite ai  dirigenti
dagli articoli  16 e 17 del  decreto legislativo 3 febbraio  1993, n.
29, e successive modifiche ed integrazioni;
  g) dispone  la trasmissione al  consiglio di indirizzo  e vigilanza
delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
  h)  rappresenta l'Istituto  nelle  trattative  sindacali a  livello
nazionale.
 
           Note all'art. 3:
            -  L'art. 3  del D.Lgs.  30 giugno  1994, n.   479,  come
          modificato  dall'art. 17,  comma 23, della  legge 15 maggio
          1997, n. 127,  e' il seguente:
            "Art. 3  (Ordinamento degli  enti). -   1.  L'ordinamento
          degli  enti  pubblici  di    cui  al  presente   decreto e'
          determinato    dai  regolamenti  previsti  dal  comma     2
          dell'art.   1  in  conformita'    ai  seguenti  criteri  di
          carattere generale.
             2. Sono organi degli enti:
               a) il presidente;
               b) il consiglio di amministrazione;
               c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
               d) il collegio dei sindaci;
               e) il direttore generale.
            3.    Il   presidente   ha   la   rappresentanza   legale
          dell'Istituto; convoca e    presiede    i1  consiglio    di
          amministrazione;     puo'  assistere    alle  sedute    del
          consiglio  di  indirizzo e  vigilanza.  Il presidente    e'
          nominato    ai   sensi della  legge  24  gennaio  1978,  n.
          14,  con  la procedura di  cui all'art. 3 della   legge  23
          agosto  l988,    n. 400; la deliberazione del Consiglio dei
          Ministri  e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale.
            4. Il  consiglio di indirizzo   e vigilanza  definisce  i
          programmi  e  individua     le     linee   di     indirizzo
          dell'ente;      elegge    tra      i  rappresentanti    dei
          lavoratori     dipendenti     il     proprio    presidente;
          nell'ambito  della programmazione  generale, determina  gli
          obiettivi strategici pluriennali;  definisce, in sede    di
          autoregolamentazione, la  propria  organizzazione  interna,
          nonche'   le  modalita'  e  le strutture con cui esercitare
          le  proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per  la
          quale   puo'   avvalersi  anche  dell'organo  di  controllo
          interno, istituito   ai sensi dell'art.    20  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,    n.  29,    e  successive
          modificazioni, per   acquisire  i  dati  e    gli  elementi
          relativi  alla    realizzazione  degli    obiettivi  e alla
          corretta ed economica  gestione  delle  risorse;  emana  le
          direttive  di  carattere   generale relative all'attualita'
          dell'ente;    approva  in  via   definitiva   il   bilancio
          preventivo     e  il  conto  consuntivo,  nonche'  i  piani
          pluriennali e i criteri  generali dei piani di investimento
          e disinvestimento,   entro    sessanta      giorni    dalla
          deliberazione    del consiglio di  amminstrazione; in  caso
          di non  concordanza tra   i due organi, il    Ministro  del
          lavoro       e   della   previdenza      sociale   provvede
          all'approvazione  definitiva. I  componenti dell'organo  di
          controllo  interno    sono    nominati  dal      presidente
          dell'ente,    d'intesa con  il consiglio  di   indirizzo  e
          vigilanza.   Il      consiglio    dell'INPS,  dell'INAIL  e
          dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri dei quali la
          meta'     in    rappresentanza      delle    confederazioni
          sindacali   dei lavoratori     dipendenti      maggiormente
          rappresentative     sul    piano nazionale  e  la  restante
          meta'   ripartita   tra   le   organizzazioni  maggiormente
          rappresentative   sul   piano   nazionale   dei  datori  di
          lavoro,  e   relativamente  all'INPS  e  all'INAIL,     dei
          lavoratori autonomi,  secondo  criteri  che  tengano  conto
          delle    esigenze   di rappresentativita' e degli interessi
          cui   le   funzioni   istituzionali   di    ciascun    ente
          corrispondono.  Il  consiglio  dell'IPSEMA   e' composto da
          dodici membri scelti secondo i criteri predetti.
            5. Il consiglio di  amministrazione predispone  i  piani,
          pluriennali i criteri  generali dei  piani di  investimento
          e    disinvestimento  il  bilancio preventivo ed   il conto
          consuntivo; approva   i piani annuali  nell'ambito    della
          programmazione;   delibera   i   piani d'impiego  dei fondi
          disponibili e    gli  atti  individuati  nel    regolamento
          interno  di  organizzazione  e funzionamento; delibera   il
          regolamento  organico  del  personale,      sentite      le
          organizzazioni    sindacali    maggiormente rappresentative
          del personale,  nonche'    l'ordinamento  dei  servizi,  la
          dotazione    organica    e    i   regolamenti   concernenti
          l'amministrazione e la contabilita',  e i   regolamenti  di
          cui    all'art. 10  della legge  29 febbraio  1988,  n. 48;
          trasmette  trimestralmente  al consiglio  di indirizzo    e
          vigilanza    una    relazione   sull'attivita'  svolta  con
          particolare  riferimento    al   processo   produttivo   ed
          al      profilo  finanziario,  nonche'     qualsiasi  altra
          relazione che  venga richiesta dal consiglio di indirizzo e
          vigilanza.  Il  consiglio  esercita  inoltre   ogni   altra
          funzione  che non   sia compresa nella sfera  di competenza
          degli altri organi dell'ente. Il consiglio e' composto  dal
          presidente  dell'Istituto,  che  lo  presiede,  e    da sei
          esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP  e  quattro  esperti
          per    l'IPSEMA,  dei  quali  due  per  l'INPS,  l'INAIL  e
          l'INPDAP e  uno per l'IPSEMA,  scelti tra  dirigenti  della
          pubblica   amministrazione,   da   porre   in posizione  di
          fuori    ruolo  secondo  le    disposizioni  dei    vigenti
          ordinamenti di  appartenenza. I componenti  del   consiglio
          sono     scelti   tra   persone    dotate   di riconosciuta
          competenza e professionalita'  e di indiscussa moralita' ed
          indipendenza. Il possesso dei  requisiti e'  comprovato  da
          apposito   curriculum  da     pubblicare  nella    Gazzetta
          Ufficiale  della Repubblica italiana.    La    carica    di
          consigliere    di    amministrazione   e' incompatibile con
          quella di componente del consiglio di vigilanza.
            6. Il  direttore generale,   nominato su    proposta  del
          consiglio  di  amministrazione,  con  le   procedure di cui
          all'art. 8  del decreto del Presidente della Repubblica  30
          aprile   1970, n. 639, cosi' modificato dall'art. 12  della
          legge 9    marzo  1989,    n.  88,  partecipa,    con  voto
          consultivo,      alle      sedute  del     consiglio     di
          amministrazione e  puo' assistere a  quelle  del  consiglio
          di vigilanza; ha la responsabilita' dell'attivita'  diretta
          al    conseguimento    dei   risultati  e  degli obiettivi;
          sovraintende   al  personale  e    all'organizzazione   dei
          servizi,    assicurandone    l'unita'    operativa   e   di
          indirizzo tecnicoamministrativo; esercita i poteri  di  cui
          agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
            7.    Il    collegio dei   sindaci,   che   esercita   le
          funzioni  di  cui all'art.  2403 e   seguenti del    codice
          civile,  e'    composto: a)   per l'INPS e l'INAIL da sette
          membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero   del
          lavoro    e    della   previdenza    sociale   e    tre  in
          rappresentanza del  Ministero del  tesoro; b)  per l'INPDAP
          da sette membri di cui tre in rappresentanza  del Ministero
          del lavoro e della previdenza   sociale  e    quattro    in
          rappresentanza   del Ministero  del tesoro; c) per l'IPSEMA
          da  cinque  membri  di  cui  tre  in   rappresentanza   del
          Ministero   del   lavoro   e   della previdenza  sociale  e
          due  in rappresentanza del  Ministero del tesoro. Uno   dei
          rappresentanti  del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   svolge   le   funzioni   di   presidente.       I
          rappresentanti    delle  amministrazioni    pubbliche,   di
          qualifica non    inferiore  a    dirigente  generale,  sono
          collocati  fuori ruolo    secondo    le   disposizioni  dei
          vigenti   ordinamenti   di appartenenza.  Per  ciascuno dei
          componenti  e'  nominato un  membro supplente.
            8. Il  consiglio di indirizzo   e vigilanza  e'  nominato
          con  decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Ministro del  lavoro    e  della    previdenza
          sociale,   sulla base  di designazioni delle confederazioni
          e delle  organizzazioni di cui  al comma   4; il  consiglio
          di  amministrazione e' nominato con  decreto del Presidente
          del  Consiglio dei  Ministri su  proposta del  Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza   sociale, di concerto  con il
          Ministro del   tesoro e con il  Ministro    della  funzione
          pubblica.   La   nomina     del  collegio  dei  sindaci  e'
          disciplinata dall'art.  10, commi  7 e  8, della   legge  9
          marzo 1989, n. 88.
            9.  Gli  organi    di cui al comma   2, con esclusione di
          quello di cui alla  lettera e),  durano in  carica  quattro
          anni   e possono   essere confermati una  sola    volta.  I
          membri  degli    organi  collegiali  cessano dalle funzioni
          allo scadere   del  quadriennio,  ancorche'    siano  stati
          nominati  nel    corso di   esso in  sostituzione di  altri
          dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
            10.   Per l'INPS   continuano   ad operare    i  comitati
          amministratori  delle  gestioni,  fondi    e  casse  di cui
          all'art. 2,  comma 1, punto 4), della legge 9  marzo  1989,
          n.  88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge
          e' composto, oltre che  dal presidente  dell'Istituto,  che
          lo   presiede,     dai     componenti  del    consiglio  di
          amministrazione scelti tra    i  dirigenti  della  pubblica
          amministrazione,  integrati  da  due altri funzionari dello
          Stato, in rappresentanza,  rispettivamente,  del  Ministero
          del  lavoro e della previdenza sociale  e del Ministero del
          tesoro".
            -   Gli articoli  16 e  17  del D.Lgs.  3  febbraio 1993,
          n. 29,  e successive    modificazioni     e    integrazioni
          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico    impiego, a norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421) sono i seguenti:
            "Art.  16    (Funzioni  di     direzione  dei   dirigenti
          generali).  -    1. I dirigenti generali nell'esercizio dei
          poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:
            a) formulano proposte al Ministro, anche  ai  fini  della
          elaborazione  di  programmi,  di  direttive, di schemi   di
          progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;
            b)  curano  l'attuazione  dei  programmi   definiti   dal
          Ministro  ed a tal fine adottano progetti,  la cui gestione
          e'   attribuita  ai  dirigenti,  indicando    le    risorse
          occorrenti   alla  realizzazione  di  ciascun progetto;
            c)  esercitano  i    poteri  di spesa, nei limiti   degli
          stanziamenti  di  bilancio,    e  di    acquisizione  delle
          entrate,  definendo   i limiti  di valore delle spese che i
          dirigenti possono impegnare;
            d)   determinano,   informandone     le    organizzazioni
          sindacali    maggiormente    rappresentative    sul   piano
          nazionale,  i  criteri  generali  di  organizzazione  degli
          uffici,  secondo  i  principi  di  cui  al  titolo  I  e le
          direttive    dei  Ministri,  definendo,  in    particolare,
          l'orario  di  servizio    e   l'orario   di   apertura   al
          pubblico  e  l'articolazione dell'orario  contrattuale   di
          lavoro     in   relazione   alle  esigenze funzionali della
          struttura  organizzativa    cui  sono    preposti,   previo
          eventuale  esame  con   le organizzazioni sindacali di  cui
          all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui  all'art.
          10;
            e)   adottano   gli  atti  di gestione  del  personale  e
          provvedono all'attribuzione   dei  trattamenti    economici
          accessori  spettanti  al personale, nel rispetto di  quanto
          stabilito dai contratti collettivi per il personale di  cui
          all'art. 2, comma 2;
            f)   promuovono   e  resistono  alle  liti  ed  hanno  il
          potere  di conciliare e transigere;
            g)  coordinano  le   attivita'   dei   responsabili   dei
          procedimenti  individuati in base alla legge 7 agosto 1990,
          n. 241;
            h) verificano e  controllano le attivita' dei  dirigenti,
          anche con potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia  degli
          stessi;
            i)    richiedono    direttamente    pareri  agli   organi
          consultivi dell'amministrazione e  forniscono  risposte  ai
          rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
            l)  propongono  l'adozione delle misure   di cui all'art.
          20, comma 5, nei confronti dei dirigenti".
            "Art. 17 (Funzioni  di direzione del dirigente). -  1. Al
          dirigente competono  nell'esercizio  dei poteri   e   delle
          attribuzioni di  cui all'art. 3:
            a)  la  direzione,  secondo  le  vigenti  disposizioni di
          uffici  centrali  e  periferici  con   circoscrizione   non
          inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;
            b)     la    direzione    e    il    coordinamento    dei
          sistemi informaticostatistici e del relativo personale;
            c)  l'esercizio dei  poteri  di spesa,   per   quanto  di
          competenza,  nonche'   dei   poteri   di  gestione inerenti
          alla  realizzazione   dei progetti adottati  dal  dirigente
          generale;
            d)  la  verifica  periodica  del carico di lavoro e della
          produttivita' dell'ufficio, previo eventuale esame  con  le
          organizzazioni  sindacali  di  cui  all'art.  45,  comma 8,
          secondo le modalita' di cui all'art. 10; la verifica  sulle
          stesse  materie    riferita  ad  ogni  singolo dipendente e
          l'adozione    delle    iniziative    nei  confronti     del
          personale,    ivi  comprese    in  caso    di insufficiente
          rendimento o  per situazione  di esubero, le iniziative per
          il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento  in
          mobilita';
            e) l'attribuzione di trattamenti  economici accessori per
          quanto   di   competenza,   nel   rispetto   dei  contratti
          collettivi;
            f) l'individuazione, in base alla legge   7 agosto  1990,
          n.  241,  dei responsabili   dei   procedimenti  che  fanno
          capo  all'ufficio  e  la verifica, anche   su richiesta  di
          terzi  interessati del   rispetto dei termini e degli altri
          adempimenti;
            g) le risposte   ai rilievi  degli  organi  di  controllo
          sugli  atti di propria  competenza e,  ove  preposto ad  un
          ufficio periferico,  le richieste     di   pareri      agli
          organi   consultivi    periferici dell'amministrazione;
            h)  a  formulazione  di proposte al dirigente generale in
          ordine anche all'adozione   di progetti    e    ai  criteri
          generali di  organizzazione degli uffici.
            2.  Il  dirigente preposto agli uffici  periferici di cui
          al comma 1, lettera a),   provvede  in    particolare  alla
          gestione  del    personale  e delle risorse finanziarie   e
          strumentali assegnate a  detti uffici ed e'   sovraordinato
          agli     uffici   di     livello    inferiore      operanti
          nell'ambito    della   circoscrizione   nei confronti   dei
          quali     svolge   altresi'   funzioni      di   indirizzo,
          coordinamento    e        vigilanza.    Provvede   inoltre,
          all'adeguamento dell'orario  di servizio  e di  apertura al
          pubblico  tenendo     conto  della      specifica   realta'
          territoriale,  fatto salvo il  disposto di cui all'art.  36
          della  legge  8     giugno  1990,  n.     142,      nonche'
          all'articolazione    dell'orario  contrattuale   di lavoro,
          previo    eventuale    esame    con    le    organizzazioni
          sindacali    di    cui  all'art.  45,  comma  8, secondo le
          modalita' di cui all'art. 10".