Art. 4.
                  Consiglio di indirizzo e vigilanza
  1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' composto da:
  a) dodici  membri in rappresentanza delle  confederazioni sindacali
dei  lavoratori  dipendenti  maggiormente rappresentative  sul  piano
nazionale;
  b)  sei membri,  di cui  tre  in rappresentanza  del Ministero  del
lavoro e  della previdenza sociale,  due del Ministero del  tesoro ed
uno del Ministero dell'interno;
  c)  sei membri,  di cui  due in  rappresentanza delle  regioni, due
delle province, uno  dei comuni ed uno delle aziende  speciali di cui
all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  2. Il consiglio di indirizzo e  vigilanza svolge le funzioni di cui
all'articolo 3 del  decreto legislativo 30 giugno 1994,  n. 479, come
modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
  3.  Il  consiglio di  indirizzo  e  vigilanza elegge,  nella  prima
seduta,  il proprio  presidente tra  i rappresentanti  dei lavoratori
dipendenti; su  proposta del  presidente elegge,  tra i  suoi membri,
nella prima  seduta, quello  delegato a  sostituire il  presidente in
caso di sua assenza o impedimento.
  4. Il  funzionamento del  consiglio di  indirizzo e  vigilanza, ivi
compresa l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con
l'apposito  regolamento  per  le adunanze  deliberato  dal  consiglio
stesso. Per la  validita' delle sedute del consiglio  e' richiesta la
presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono
assunte con  il voto  favorevole della  maggioranza dei  presenti. In
caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
  5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura
delle  proprie   funzioni  di  programmazione,  di   indirizzo  e  di
vigilanza,  puo'  avvalersi  della struttura  per  la  pianificazione
strategica e la formazione del bilancio.
 
           Note all'art. 4:
            - L'art.    23  della  legge  8    giugno  1990,  n.  142
          (Ordinamento delle autonomie locali) prevede che:
            "Art.   23   (Aziende  speciali  ed  istituzioni).  -  1.
          L'azienda speciale e'    ente      strumentale    dell'ente
          locale  dotato   di  personalita' giuridica,  di  autonomia
          imprenditoriale     e   di  proprio  statuto, approvato dal
          consiglio comunale o provinciale.
            2.  L'istituzione e'  organismo   strumentale   dell'ente
          locale    per  l'esercizio  di  servizi  sociali, dotato di
          autonomia gestionale.
            3.  Organi dell'azienda   e   dell'istituzione sono    il
          consiglio     di  amministrazione,  il    presidente  e  il
          direttore,   al   quale      compete   la   responsabilita'
          gestionale.  Le    modalita'  di    nomina e   revoca degli
          amministratori  sono  stabilite  dallo  statuto   dell'ente
          locale.
            4. L'azienda e l'istituzione informano  la loro attivita'
          a  criteri di   efficacia,  efficienza ed  economicita'  ed
          hanno l'obbligo  del pareggio di bilancio  da    perseguire
          attraverso  l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i
          trasferimenti.
            5.   Nell'ambito   della   legge,   l'ordinamento  ed  il
          funzionamento delle aziende  speciali   sono   disciplinati
          dal   proprio   statuto   e   dai regolamenti; quelli delle
          istituzioni  sono  disciplinati   dallo   statuto   e   dai
          regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
            6.  L'ente  locale conferisce il   capitale di dotazione;
          determina le finalita' e gli indirizzi;  approva  gli  atti
          fondamentali;   esercita   la  vigilanza;     verifica    i
          risultati    della   gestione;   provvede   alla  copertura
          degli eventuali costi sociali.
            7.  Il  collegio dei revisori  dei conti dell'ente locale
          esercita le sue   funzioni   anche   nei   confronti  delle
          istituzioni.   Lo   statuto dell'azienda  speciale  prevede
          un  apposito  organo  di  revisione, nonche' forme autonome
          di verifica della gestione".
            - Per il testo dell'art. 3 del  D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
          479, come modificato dal comma  23,  dell'art.  17    della
          legge 15 maggio 1997, n.  127, si veda in nota all'art. 3.