Art. 5.
                     Consiglio di amministrazione
  1. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi
generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza e nell'ambito
delle  funzioni di  cui  all'articolo 3  del  decreto legislativo  30
giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni:
  a) delibera  i piani di  impiego dei fondi  disponibili nell'ambito
dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento
approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
  b) approva ed attribuisce al  direttore generale le risorse annuali
di spesa;
  c) delibera  i criteri generali per  l'assegnazione delle funzioni,
per   i  trasferimenti,   nonche'   i   criteri  per   l'attribuzione
dell'indennita' di funzione per le qualifiche dirigenziali;
  d)  delibera,  ai  sensi  dell'articolo  10  del  decreto-legge  30
dicembre 1987, n. 536, convertito,  con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, su proposta dei comitati di cui all'articolo 8,
i regolamenti  concernenti l'organizzazione  e le  procedure relative
all'accertamento, riscossione  ed accreditamento  della contribuzione
ed alla  liquidazione ed erogazione delle  prestazioni, da sottoporre
all'approvazione dei Ministeri vigilanti;
  e) delibera,  ai sensi dell'articolo  33, comma 1, lettera  h), del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 dicembre 1973,  n. 1032,
sulle altre forme  di previdenza a favore degli iscritti  al Fondo di
previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e
per i loro superstiti.
  2. Il funzionamento del  consiglio di amministrazione, ivi compresa
l'adozione   delle  relative   deliberazioni,  e'   disciplinato  con
l'apposito  regolamento  per  le adunanze  deliberato  dal  consiglio
stesso. Per la  validita' delle sedute del consiglio  e' richiesta la
presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono
assunte con  il voto  favorevole della  maggioranza dei  presenti. In
caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
 
           Note all'art. 5:
            - Per il testo dell'art. 3 del  D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
          479, come modificato dal comma  23 dell'art. 17 della legge
          15  maggio 1997, n.  127, si veda in nota all'art. 3.
            -   L'art. 10   del D.L.   30 dicembre   1987,  n.    536
          (Fiscalizzazione  degli    oneri  sociali,   proroga  degli
          sgravi  contributivi    nel Mezzogiorno,  interventi    per
          settori  in    crisi e norme in   materia di organizzazione
          dell'INPS) convertito,  con modificazioni, dalla  legge  29
          febbraio 1988, n. 48, prevede che:
            "Art.    10.  -   1.   Le disposizioni   di legge   e  di
          regolamento    che  disciplinano,     per  le      gestioni
          amministrate   dall'Istituto nazionale della     previdenza
          sociale       e     dall'Istituto        nazionale      per
          l'assicurazione   contro      gli   infortuni  sul  lavoro,
          l'organizzazione e le procedure relative  all'accertamento,
          riscossione e accreditamento della  contribuzione    e  dei
          premi   e      alla  liquidazione     ed  erogazione  delle
          prestazioni   nonche'    l'organizzazione  interna    degli
          uffici,  restano   in vigore   fino all'approvazione  delle
          delibere  di cui  al comma 2.
            2. Le modifiche alla disciplina delle materie di  cui  al
          comma  1,  ad  esclusione  dei diritti soggettivi, e  ferma
          restando la disciplina di cui all'art.   2 della legge    8
          marzo  1985,    n.  72,  sono    adottate  con delibere dei
          consigli di amministrazione degli  istituti assunte con  la
          maggioranza  assoluta dei componenti in carica. Le delibere
          entrano in vigore dopo la loro approvazione   da parte  del
          Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,   previa
          conforme    deliberazione   del Consiglio dei Ministri,  da
          adottarsi nel termine  di sessanta giorni  dalla  data  del
          loro ricevimento".
            -  Il  comma  1,  lettera  h), dell'art. 33 del D.P.R. 20
          dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione  del testo unico delle
          norme  sulle  prestazioni  previdenziali   a   favore   dei
          dipendenti  civile e militari dello Stato) e' il seguente:
             "Il fondo di previdenza e credito provvede:
              a)-g) (omissis);
            h)  ad altre forme di previdenza, a favore degli iscritti
          e dei loro aventi   diritto,  deliberate   dal    consiglio
          di    amministrazione dell'ENPAS, previa autorizzazione dei
          Ministeri vigilanti".