Art. 5. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza e nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni: a) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza; b) approva ed attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa; c) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, nonche' i criteri per l'attribuzione dell'indennita' di funzione per le qualifiche dirigenziali; d) delibera, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, su proposta dei comitati di cui all'articolo 8, i regolamenti concernenti l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione ed accreditamento della contribuzione ed alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti; e) delibera, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, sulle altre forme di previdenza a favore degli iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti. 2. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3. - L'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, prevede che: "Art. 10. - 1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonche' l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di cui al comma 2. 2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma restando la disciplina di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento". - Il comma 1, lettera h), dell'art. 33 del D.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civile e militari dello Stato) e' il seguente: "Il fondo di previdenza e credito provvede: a)-g) (omissis); h) ad altre forme di previdenza, a favore degli iscritti e dei loro aventi diritto, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ENPAS, previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti".