Art. 6.
                         Collegio dei sindaci
  1. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
  2. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del
consiglio di amministrazione, del  consiglio di indirizzo e vigilanza
e  dei  comitati  istituiti  dall'articolo 4,  comma  3,  del  citato
decreto.
 
           Note all'art. 6:
            - Per il testo dell'art. 3 del  D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
          479, come modificato dal comma  23 dell'art. 17 della legge
          15  maggio 1997, n.  127, si veda in nota all'art. 3.
            - Per il testo  del comma 3 dell'art. 4 del    D.Lgs.  30
          giugno 1994, n. 479, si veda in nota all'art. 2.