Art. 6. Collegio dei sindaci 1. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 2. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo e vigilanza e dei comitati istituiti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3. - Per il testo del comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, si veda in nota all'art. 2.