Art. 7.
                          Direttore generale
  1.  Il  direttore  generale,  nell'ambito  delle  funzioni  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479:
  a) partecipa,  con voto  consultivo, alle  sedute del  consiglio di
amministrazione e dei comitati di cui  al comma 3 dell'articolo 4 del
decreto legislativo  30 giugno 1994,  n. 479, e puo'  farsi assistere
dai dirigenti  responsabili dei vari servizi  ovvero dai coordinatori
dei diversi rami professionali dell'Istituto quando ritenga opportuno
che  gli  stessi  forniscano  chiarimenti  su  argomenti  tecnici  di
rispettiva competenza;
  b)  dispone l'esecuzione  delle deliberazioni  di tutti  gli organi
collegiali dell'Istituto e dei comitati  di cui all'articolo 4, comma
3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
  c) provvede, in  esecuzione dei criteri stabiliti  dal consiglio di
amministrazione,  all'adozione   dei  provvedimenti  in   materia  di
assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonche'
di quelli  relativi all'attribuzione  agli stessi  dell'indennita' di
funzione.
 
           Note all'art. 7:
            - Per il testo dell'art. 3 del  D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
          479, come modificato dal comma  23 dell'art. 17 della legge
          15  maggio 1997, n.  127, si veda in nota all'art. 3.
            - Per il testo  del comma 3 dell'art. 4 del    D.Lgs.  30
          giugno 1994, n. 479, si veda in nota all'art. 2.