Art. 7. Direttore generale 1. Il direttore generale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479: a) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e dei comitati di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e puo' farsi assistere dai dirigenti responsabili dei vari servizi ovvero dai coordinatori dei diversi rami professionali dell'Istituto quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza; b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto e dei comitati di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479; c) provvede, in esecuzione dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonche' di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennita' di funzione.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 3. - Per il testo del comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, si veda in nota all'art. 2.