Art. 8. Comitati di vigilanza delle gestioni 1. I comitati di vigilanza delle gestioni autonome, istituiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e durano in carica quattro anni. 2. Ciascuno dei comitati di cui al comma 1, nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento puo' delegare un componente del comitato stesso. I predetti comitati sono composti, oltre che dai membri di cui al comma 3, da: a) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) due funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno del Ministero del tesoro. 3. I comitati di vigilanza di cui al comma 1 sono cosi' integrati: a) il comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti, da un rappresentante del Ministero della difesa; b) il comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti locali, da un rappresentante delle regioni, delle province, dei comuni e delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c) il comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti di diritto pubblico, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; d) il comitato di vigilanza per le pensioni ai sanitari, da un rappresentante del Ministero della sanita'; e) il comitato di vigilanza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; f) il comitato di vigilanza per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. 4. Il comitato di vigilanza di ciascuna gestione: a) predispone per il consiglio di amministrazione, sulla base degli indirizzi del consiglio di indirizzo e vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale della gestione stessa; b) propone le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; c) decide sui ricorsi amministrativi di cui al comma 7. 5. I comitati di vigilanza sono regolarmente costituiti con la maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 6. I comitati sono, di regola, convocati ogni bimestre e, in seduta straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno la meta' dei componenti. 7. Avverso gli atti assunti dall'Istituto in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi, nonche' in tema di prestazioni e' ammesso ricorso ai comitati di vigilanza delle gestioni. Si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sui ricorsi gerarchici.
Note all'art. 8: - Per il testo del comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, si veda in nota all'art. 2. - Per il testo dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si veda in nota all'art. 4. - Il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, reca: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".