Art. 8.
                 Comitati di vigilanza delle gestioni
  1.  I  comitati di  vigilanza  delle  gestioni autonome,  istituiti
dall'articolo 4, comma 3, del  decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479,  sono nominati  con  decreto  del Ministro  del  lavoro e  della
previdenza sociale, di concerto con  il Ministro del tesoro, e durano
in carica quattro anni.
  2. Ciascuno  dei comitati  di cui  al comma  1, nella  prima seduta
sceglie tra i  propri membri il presidente che, in  caso di assenza o
impedimento  puo'  delegare  un  componente del  comitato  stesso.  I
predetti comitati sono composti, oltre che dai membri di cui al comma
3, da:
  a) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  b) due funzionari, con qualifica  non inferiore a dirigente, di cui
uno in  rappresentanza del  Ministero del  lavoro e  della previdenza
sociale ed uno del Ministero del tesoro.
  3. I comitati di vigilanza di cui al comma 1 sono cosi' integrati:
  a) il  comitato di vigilanza  per le prestazioni  previdenziali dei
dipendenti civili  e militari  dello Stato e  loro superstiti,  da un
rappresentante del Ministero della difesa;
  b) il  comitato di  vigilanza per  le prestazioni  previdenziali ai
dipendenti  degli enti  locali, da  un rappresentante  delle regioni,
delle  province,  dei   comuni  e  delle  aziende   speciali  di  cui
all'articolo 23  della legge 8  giugno 1990, n. 142,  designato dalla
Conferenza permanente  per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
  c) il  comitato di  vigilanza per  le prestazioni  previdenziali ai
dipendenti degli enti  di diritto pubblico, da  un rappresentante del
Ministero del bilancio e della programmazione economica;
  d) il  comitato di  vigilanza per  le pensioni  ai sanitari,  da un
rappresentante del Ministero della sanita';
  e)  il  comitato  di  vigilanza  per  le  pensioni  agli  ufficiali
giudiziari, agli  aiutanti ufficiali giudiziari ed  ai coadiutori, da
un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
  f)  il comitato  di vigilanza  per le  pensioni agli  insegnanti di
asilo e  di scuole  elementari parificate,  da un  rappresentante del
Ministero della pubblica istruzione.
  4. Il comitato di vigilanza di ciascuna gestione:
  a) predispone per il consiglio di amministrazione, sulla base degli
indirizzi  del  consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza,  il  bilancio
preventivo ed il conto consuntivo annuale della gestione stessa;
  b)  propone le  iniziative  necessarie  per garantire  l'equilibrio
finanziario della gestione;
    c) decide sui ricorsi amministrativi di cui al comma 7.
  5.  I comitati  di vigilanza  sono regolarmente  costituiti con  la
maggioranza dei  componenti e le relative  deliberazioni sono assunte
con il  voto favorevole  della maggioranza dei  presenti. In  caso di
parita' di voti prevale quello del presidente.
  6. I comitati sono, di regola, convocati ogni bimestre e, in seduta
straordinaria, tutte le volte che  il presidente lo ritenga opportuno
ovvero  quando  ne venga  fatta  richiesta  da  almeno la  meta'  dei
componenti.
  7. Avverso gli atti assunti dall'Istituto in materia di iscrizione,
ricongiunzione  e riscatto,  determinazione della  retribuzione annua
pensionabile  e di  contributi,  nonche' in  tema  di prestazioni  e'
ammesso ricorso ai comitati di vigilanza delle gestioni. Si applicano
le disposizioni previste dal  decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, sui ricorsi gerarchici.
 
           Note all'art. 8:
            -  Per  il testo   del comma 3 dell'art. 4 del  D.Lgs. 30
          giugno 1994, n. 479, si veda in nota all'art. 2.
            - Per il testo  dell'art. 23 della legge 8 giugno   1990,
          n. 142, si veda in nota all'art. 4.
            -   Il  D.P.R.    24  novembre  1971,  n.  1199,    reca:
          "Semplificazione dei procedimenti  in  materia  di  ricorsi
          amministrativi".