Art. 3.
        Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche
               sorte nei territori della ex Jugoslavia
  1. Per  consentire la conclusione degli  interventi straordinari di
carattere umanitario a favore  degli sfollati delle Repubbliche sorte
nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto -
legge 24  luglio 1992, n.  350, convertito, con  modificazioni, dalla
legge 24  settembre 1992, n.  390, e successive modificazioni,  e per
l'attuazione   di  programmi   di  rimpatrio   anche  assistito,   e'
autorizzata la spesa di 25 miliardi  e 640 milioni di lire per l'anno
1997, da  iscrivere al  capitolo 4240 dello  stato di  previsione del
Ministero dell'interno per il medesimo anno.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma 1, pari a lire 25
miliardi e 640 milioni di lire  per l'anno 1997, si provvede mediante
corrispondente  riduzione dello  stanziamento iscritto,  nel bilancio
triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero  del   tesoro  per   l'anno  1997,   all'uopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento  relativo alla Presidenza  del Consiglio
dei Ministri.
  3. Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad  apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.