Art. 3. Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia 1. Per consentire la conclusione degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto - legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, e per l'attuazione di programmi di rimpatrio anche assistito, e' autorizzata la spesa di 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, da iscrivere al capitolo 4240 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.