Art. 2. Cali di lavorazione dell'alcole etilico e dei prodotti alcolici 1. In caso di ridistillazione o di rettifica, in regime sospensivo, di alcole etilico o di acquaviti soggetti ad accisa, l'abbuono di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico si applica sulle perdite riscontrate fino alla misura dell'1,5 per cento del quantitativo sottoposto alla rilavorazione. 2. In caso di rilavorazione della birra promiscuamente con semilavorati o con prodotto non ancora accertato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3. 3. Per l'impiego, in regime sospensivo, di alcole etilico, compreso quello contenuto negli aromi, nella preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito l'abbuono di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico si applica sulle deficienze riscontrate in sede di inventario, purche' non superino le seguenti misure, riferite al periodo preso a base per l'inventario: a) 2,5 per cento dell'alcole impiegato, per le perdite connesse alle operazioni di trasformazione e preparazione; b) le percentuali previste dalla normativa doganale, per i cali naturali relativi al periodo di trasformazione, preparazione e giacenza e per i cali tecnici relativi alle operazioni semplici di condizionamento. 4. Quando la deficienza riscontrata e' inferiore al calo complessivamente ammissibile, la differenza, fino al limite determinato applicando la percentuale stabilita nel comma 3, lettera a), eventualmente aumentata ai sensi del comma 5, all'alcole contenuto nei prodotti in corso di lavorazione al momento dell'effettuazione dell'inventario, va ad incrementare il calo ammissibile relativo all'inventario successivo. 5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche all'alcole impiegato in regime sospensivo nella preparazione di prodotti destinati ad usi esenti o all'esportazione. 6. A richiesta dell'operatore puo' essere riconosciuta dall'UTF o dalla dogana, per le lavorazioni successive alla richiesta medesima, un calo superiore a quello previsto dal comma 3, lettera a), sulla base di esperimenti eseguiti dall'UTF. La medesima procedura di determinazione del calo mediante esperimenti si applica anche nel caso di impiego in regime sospensivo di prodotti alcolici diversi dal'alcole etilico e dagli aromi, di fabbricazione di prodotti diversi da quelli dei commi 3 e 7, o quando nell'opificio venga introdotto, per il completamento della lavorazione, alcole contenuto in prodotti provenienti da altri opifici. Resta ferma la facolta' dell'UTF di eseguire riscontri, mediante esperimenti, per verificare la congruita' delle perdite, anche se contenute nei limiti previsti dai commi 3 e 7; per i depositi sotto il controllo della dogana tali esperimenti vengono effettuati su richiesta della dogana medesima. 7. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche per la preparazione degli aromi, in regime sospensivo, sostituendo alla percentuale indicata nel comma 3, lettera a), quella del 7 per cento. 8. I fabbricanti dei prodotti di cui ai commi 3, 6 e 7 tengono, secondo modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria, registrazioni contabili, relativamente: a) al magazzino dell'alcole da impiegare; b) all'opificio di trasformazione; c) al magazzino del prodotto condizionato. 9. Per la scritturazione e la conservazione dei registri utilizzati per le contabilizzazioni di cui al comma 8 si seguono le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. 10. Negli opifici di cui al comma 8, le operazioni d'inventario riguardano distintamente il magazzino dell'alcole, l'opificio di trasformazione considerato nel suo complesso ed il magazzino dei prodotti condizionati. Gli inventari ordinari hanno periodicita' annuale; resta ferma la facolta' di effettuare inventari straordinari, quando ritenuto opportuno. 11. Nei depositi fiscali di vino sono ammessi cali di lavorazione nelle misure derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 19 dicembre 1994, n. 768.
Note all'art. 2: - Per il riferimento all'art. 4, comma 2, del testo unico, vedansi note alle premesse. - Il testo dell'art. 12 del decreto ministeriale 9 luglio 1996, n. 524, recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1996, e' il seguente: "Art. 12 (Scritturazione e conservazione dei registri). - 1. I registri previsti dal presente regolamento devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF competente per territorio. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri devono essere chiusi e le giacenze effettive finali devono essere riportate sui registri dell'anno successivo. E' fatto obbligo all'esercente di custodire i registri e la documentazione di accompagnamento per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario. 2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dal competente UTF. 3. I registri ed i documenti di accompagnamento devono essere scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza. 4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al precedente comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale". - Il testo dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'agricoltura 19 dicembre 1994, n. 760, recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie relative ai documenti di trasporto ed alla tenuta dei registri dei prodotti vitivinicoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1995, e' il seguente: "Art. 10. - 1. Le perdite, i superi e i cali dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze, sempre che si verifichino realmente, devono essere riportati nei registri all'atto in cui vengano ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza. Le perdite, i superi e i cali che, in una campagna vitivinicola, risultino maggiori dell'1,5% ragguagliato ad anno e rapportato al complesso delle singole quantita' detenute, ancorche' cedute, devono essere comunicati ed adeguatamente motivati, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, all'atto in cui si accertano e, comunque, entro la data stabilita per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di cui al regolamento CEE n. 3929/87. 2. Nella percentuale di cui al precedente comma non rientrano le quantita' di prodotti distrutti o perduti per causa di forza maggiore: tale distruzione o perdita deve essere immediatamente comunicata, a mezzo lettera raccomandata, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e annotata nei registri".