Art. 3. Disposizioni comuni 1. Qualora vengano sottoposti a lavorazione promiscuamente prodotti allo stato estero e prodotti in regime sospensivo, i cali ammissibili sono quelli stabiliti dalla normativa doganale. 2. In caso di variazione d'aliquota nel periodo cui si riferisce l'inventario, la liquidazione dell'imposta e' effettuata ripartendo le deficienze eccedenti i cali ammissibili all'abbuono proporzionalmente ai periodi di vigenza delle diverse aliquote.