Art. 3.
                         Disposizioni comuni
  1. Qualora vengano sottoposti a lavorazione promiscuamente prodotti
allo stato estero e prodotti in regime sospensivo, i cali ammissibili
sono quelli stabiliti dalla normativa doganale.
  2. In  caso di variazione  d'aliquota nel periodo cui  si riferisce
l'inventario, la  liquidazione dell'imposta e'  effettuata ripartendo
le    deficienze   eccedenti    i   cali    ammissibili   all'abbuono
proporzionalmente ai periodi di vigenza delle diverse aliquote.