Art. 4.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Il  precedente  regime  di  abbuono  dei  cali  di  lavorazione
dell'alcole etilico  si applica  fino al primo  inventario successivo
alla  data  di   entrata  in  vigore  del   presente  regolamento.  I
fabbricanti  che  intendano  beneficiare immediatamente  della  nuova
normativa comunicano all'UTF o  alla dogana competenti la consistenza
delle giacenze,  rilevata sotto  la propria  responsabilita', perche'
sia presa  a base per  l'elaborazione del primo  inventario, riferito
alla data del rilevamento della consistenza delle giacenze.
  2. All'alcole  contenuto nei  prodotti in  corso di  lavorazione al
momento  dell'effettuazione  del  primo inventario,  si  applica,  in
occasione   dell'inventario  successivo,   la   percentuale  di   cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a).