Art. 2.
                             Definizione
  1.  Si  definisce  mina  antipersona  ogni  dispositivo  od ordigno
dislocabile  sopra,  sotto,  all'interno  o  accanto ad una qualsiasi
superficie    e   congegnato   o   adattabile   mediante   specifiche
predisposizioni  in  modo  tale da esplodere, causare un'esplosione o
rilasciare  sostanze  incapacitanti  come conseguenza della presenza,
della prossimita' o del contatto di una persona.