Art. 3.
                   Obblighi a carico dei detentori
                         di mine antipersona
  1.  Entro  il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore  della presente legge, le aziende italiane produttrici di mine
antipersona  e loro componenti, e chiunque detenga a qualsiasi titolo
mine  antipersona  o  parti di esse, devono effettuare denuncia delle
mine antipersona e loro componenti di cui sono in possesso ai comandi
territoriali   dell'Arma   dei   carabinieri  e  provvedere  entro  i
successivi novanta giorni a consegnarle al Ministero della difesa, ai
sensi  della  legislazione  vigente,  in  punti  di raccolta all'uopo
designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali.