Art. 4. Obblighi di chi dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona 1. Chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse deve farne denuncia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.