Art. 4.
  Obblighi  di  chi  dispone  di  diritti di brevetto o di tecnologie
idonee alla fabbricazione di mine antipersona
  1.  Chiunque  dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o
di  tecnologie  idonee  alla  fabbricazione  di mine antipersona o di
parti  di  esse  deve farne denuncia al Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  entro  sessanta  giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.