Art. 5.
                      Distruzione delle scorte
  1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero della difesa provvedera' a distruggere l'arsenale
di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate,
fatta  eccezione  per una quantita' limitata e comunque non superiore
alle diecimila unita' e rinnovabile tramite importazione, in deroga a
quanto  disposto  all'articolo  1,  comma  2,  della  presente legge,
destinata   esclusivamente   all'addestramento   in   operazioni   di
sminamento.
  2.  Entro  lo  stesso termine di cui al comma 1, il Ministero della
difesa   provvedera'  altresi'  a  distruggere  le  mine  antipersona
consegnate  dalle  aziende  produttrici  e  dagli altri detentori, ai
sensi dell'articolo 3.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in
lire  10  miliardi  annue  per  ciascuno  degli  anni 1998 e 1999, si
provvede  mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999
dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997 -
1999,  al  capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro   per   l'anno   1997,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.