Art. 6. Decreto ministeriale 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto contenente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalita' che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale. Con lo stesso decreto sara' individuato l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa e sara' istituito e disciplinato un registro nel quale dovranno essere riportati i quantitativi ed i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonche' di quelle consegnate ai sensi dell'articolo 3 e le date e le modalita' della loro distruzione; nello stesso registro dovranno essere altresi' annotate le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4. Lo schema del decreto e' sottoposto alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro venti giorni. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.