Art. 6.
                        Decreto ministeriale
  1.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Ministro  della  difesa, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri  e  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
emana  un  decreto  contenente  la disciplina della distruzione delle
scorte  di  mine antipersona con modalita' che tengano presenti anche
le  esigenze  di  tutela  ambientale.  Con  lo  stesso  decreto sara'
individuato l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del
Ministero  della  difesa e sara' istituito e disciplinato un registro
nel  quale dovranno essere riportati i quantitativi ed i tipi di mine
antipersona  in  possesso  delle  Forze  armate,  nonche'  di  quelle
consegnate  ai  sensi  dell'articolo 3 e le date e le modalita' della
loro  distruzione;  nello  stesso  registro  dovranno essere altresi'
annotate  le  denunce  fatte  ai sensi dell'articolo 4. Lo schema del
decreto  e'  sottoposto alle competenti commissioni parlamentari, che
esprimono  il  parere  entro  venti  giorni. Il decreto e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.