Art. 7.
                           S a n z i o n i
  1.  Chiunque  usa,  fatte  salve  le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo  5,  fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta,
importa,  detiene mine antipersona o parti di esse, ovvero utilizza o
cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie
per  la  fabbricazione, in Italia o all'estero, di mine antipersona o
di  parti di esse, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e
con la multa da lire 500 milioni a lire 1.000 milioni.
  2.  Chiunque non adempia gli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4
e'  punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire
200  milioni  a  lire  500  milioni,  nonche'  con la pena accessoria
dell'incapacita'  di  contrattare con la pubblica amministrazione per
un periodo da cinque a dieci anni.
  3.  Le  sanzioni  previste dai commi 1 e 2 sono diminuite fino alla
meta' se il fatto per cui si procede e' di particolare tenuita'.