Art. 8.
                         Attivita' in favore
                  delle vittime di mine antipersona
  1.  All'articolo  2,  comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
  "m-bis)  il  sostegno  alle  vittime delle mine antipersona tramite
programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione".
 
           Nota all'art. 8:
            - Il testo   dell'art.  2,  comma  3,  della  legge    26
          febbraio 1987, n.  49 (Nuova  disciplina della cooperazione
          dell'Italia  con i   Paesi in via di sviluppo),  cosi' come
          modificato dalla presente    legge,  e'  il  seguente:  "3.
          Nell'attivita' di cooperazione rientrano:
            a)   l'elaborazione   di   studi,   la progettazione,  la
          fornitura   e costruzione  di    impianti,  infrastrutture,
          attrezzature  e    servizi, la realizzazione di progetti di
          sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative    anche
          di  carattere    finanziario,    atte    a  consentire   il
          conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1:
            b)    la    partecipazione,     anche        finanziaria,
          all'attivita'   e  al capitale di organismi, banche e fondi
          internazionali, impegnati nella cooperazione con i    Paesi
          in via di  sviluppo, nonche' nell'attivita' di cooperazione
          allo sviluppo della Comunita' economica europea;
            c)   l'impiego di  personale qualificato  per compiti  di
          assistenza  tecnica,    amministrazione     e     gestione,
          valutazione  e  monitoraggio dell'attivita' di cooperazione
          allo sviluppo;
            d) la formazione professionale e la promozione sociale di
          cittadini  dei    Paesi in   via di   sviluppo in  loco, in
          altri Paesi  in via   di sviluppo e  in  Italia,  anche  ai
          fini  della  legge  30  dicembre  1986,  n.    943,    e la
          formazione  di personale  italiano  destinato a    svolgere
          attivita' di cooperazione allo sviluppo;
            e)   il   sostegno   alla  realizzazione  di  progetti  e
          interventi ad opera di   organizzazioni  non    governative
          idonee    anche tramite   l'invio di volontari e di proprio
          personale nei Paesi in via di sviluppo;
            f)   l'attuazione    di   interventi     specifici    per
          migliorare  la condizione  femminile e  dell'infanzia,  per
          promuovere lo  sviluppo culturale e sociale della donna con
          la sua diretta partecipazione;
            g)  l'adozione di programmi di riconversione agricola per
          ostacolare la produzione della droga nei Paesi  in  via  di
          sviluppo;
            h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello
          sviluppo,  anche     nell'ambito     scolastico,    e    di
          iniziative       volte  all'intensificazione  degli  scambi
          culturali  tra  l'Italia  e i Paesi in via di sviluppo, con
          particolare riguardo a quelli tra i giovani;
            i) la realizzazione di interventi in materia  di  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  ai  fini  del trasferimento di
          tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
            l)    l'adozione    di  strumenti   e  interventi,  anche
          di   natura finanziaria che favoriscano  gli  scambi    tra
          Paesi  in  via di sviluppo, la stabilizzazione  dei mercati
          regionali e  interni e   la  riduzione  dell'indebitamento,
          in   armonia con  i  programmi  e l'azione  della Comunita'
          europea;
            m)   il sostegno    a  programmi    di  informazione    e
          comunicazione   che favoriscano una maggiore partecipazione
          delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo  dei
          Paesi beneficiari.
            m-bis)    il    sostegno  alle    vittime    delle   mine
          antipersona  tramite programmi di risarcimento,  assistenza
          e riabilitazione".