Art. 9.
                       Competenze dei Ministri
                      e relazione al Parlamento
  1.  I  Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  provvedono, in coordinamento tra
loro,  all'attuazione  della  presente legge, compresa la distruzione
delle  mine  antipersona ed in particolare dell'arsenale in dotazione
alle Forze armate di cui agli articoli 3 e 5.
  2.  I  Ministri  di  cui  al comma 1 presentano semestralmente alle
competenti  commissioni  parlamentari  una  relazione  sullo stato di
attuazione  della  presente  legge. Nell'ambito di tale relazione, il
Ministro   della   difesa   riferisce   annualmente  in  merito  allo
smaltimento delle scorte ed ai relativi oneri finanziari.