Art. 4. 1. Il direttore generale per l'impiego, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, rilascia, acquisito il parere della commissione centrale per l'impiego e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della medesima legge, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2. Le societa' autorizzate all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 608.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vedi la nota all'art. 1. - L'art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, aggiunto dalla legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608 recante: "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale" cosi' recita: "1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonche' le disposizione di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'art. 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo".