Art. 4.
  1.  Il  direttore  generale  per l'impiego,  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla richiesta della  domanda di cui all'articolo 2,
comma 1, della  legge 24 giugno 1997, n. 196,  rilascia, acquisito il
parere della commissione centrale per l'impiego e previo accertamento
della sussistenza dei  requisiti di cui all'articolo 2, commi  2 e 3,
della  medesima  legge,  l'autorizzazione  provvisoria  all'esercizio
dell'attivita'  di fornitura  di  prestazioni  di lavoro  temporaneo,
provvedendo   contestualmente   all'iscrizione    all'albo   di   cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
  2.   Le  societa'   autorizzate  all'attivita'   di  fornitura   di
prestazioni  di lavoro  temporaneo,  sono soggette  agli obblighi  di
comunicazione di cui  ai commi 1 e 2 dell'articolo  9-bis della legge
28 novembre 1996, n. 608.
 
           Note all'art. 4:
            - Per il testo dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n.
          196, vedi la nota all'art. 1.
            -  L'art.    9-bis, commi   1 e   2, del  D.L. 1  ottobre
          1996,   n. 510, aggiunto  dalla  legge  di  conversione  28
          novembre  1996,  n. 608 recante:  "Disposizioni  urgenti in
          materia  di lavori   socialmente utili,   di  interventi  a
          sostegno  del  reddito   e nel settore previdenziale" cosi'
          recita:
            "1. Nell'ambito  di applicazione della  disciplina    del
          collocamento  ordinario,  agricolo  e dello spettacolo,   i
          datori di lavoro privati e gli  enti   pubblici   economici
          procedono  a   tutte  le  assunzioni nell'osservanza  delle
          disposizioni    di legge   vigenti   in   materia.  Restano
          ferme le norme in   materia di  iscrizione  dei  lavoratori
          nelle  liste di collocamento nonche' le disposizione di cui
          all'art. 8 della  legge  30  dicembre    1986,  n.  943,  e
          dell'art.  2,    del decreto-legge 31 luglio 1987,  n. 317,
          convertito, con   modificazioni, dalla    legge  3  ottobre
          1987, n. 398.
            2.   Entro cinque  giorni  dall'assunzione effettuata  ai
          sensi  del comma   1,  il    datore    di   lavoro     deve
          inviare    alla    sezione circoscrizionale  per  l'impiego
          una    comunicazione    contenente    il  nominativo    del
          lavoratore    assunto,    la   data   dell'assunzione,   la
          tipologia contrattuale,  la qualifica   ed  il  trattamento
          economico e normativo".