Art. 2. Bonifiche 1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.". 2. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: "1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luogi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.". 3. All'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "immediata" e' sostituita con le seguenti parole: ", entro 48 ore,". 4. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: "6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico - sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.". 5. All'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "di rotazione". 6. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13 e' inserito il seguente comma: "13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.". 7. All'articolo 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.".