Art. 2.
                              Bonifiche
  1. All'articolo  17, comma  1, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n.  22, dopo la lettera  c), e' aggiunta, in  fine, la seguente
lettera:
  "c-bis)  tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere
che  facciano  ricorso  a  batteri,  a  ceppi  batterici  mutanti,  a
stimolanti  di batteri  naturalmente presenti  nel suolo  al fine  di
evitare  i  rischi   di  contaminazione  del  suolo   e  delle  falde
acquifere.".
  2. All'articolo 17 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
  "1-bis. I censimenti di  cui al decreto del Ministro  dell'ambiente
16 maggio  1989, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 121  del 26
maggio 1989,  sono estesi alle  aree interne ai luogi  di produzione,
raccolta,  smaltimento e  recupero dei  rifiuti, in  particolare agli
impianti  a rischio  di incidente  rilevante  di cui  al decreto  del
Presidente  della Repubblica  17 maggio  1988, n.  175, e  successive
modificazioni.  Il  Ministro   dell'ambiente  dispone,  eventualmente
attraverso  accordi  di  programma   con  gli  enti  provvisti  delle
tecnologie di  rilevazione piu' avanzate, la  mappatura nazionale dei
siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.".
  3. All'articolo 17, comma 2,  lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997,  n. 22,  la parola: "immediata"  e' sostituita  con le
seguenti parole: ", entro 48 ore,".
  4. All'articolo 17 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
  "6-bis.  Gli   interventi di  bonifica dei  siti inquinati  possono
essere assistiti, sulla base  di apposita disposizione legislativa di
finanziamento, da contributo pubblico entro  il limite massimo del 50
per  cento   delle  relative  spese  qualora   sussistano  preminenti
interessi  pubblici  connessi  ad   esigenze  di  tutela  igienico  -
sanitaria  e  ambientale  o  occupazionali.  Ai  predetti  contributi
pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.".
  5. All'articolo  17, comma  9, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, sono soppresse le parole: "di rotazione".
  6. All'articolo 17 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 13 e' inserito il seguente comma:
  "13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza,  di
bonifica  e  di  ripristino   ambientale  disciplinate  dal  presente
articolo  possono  essere  comunque utilizzate  ad  iniziativa  degli
interessati.".
  7. All'articolo  17, comma 14,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997,   n.  22,   e'  aggiunto,   in  fine,   il  seguente   periodo:
"L'approvazione  produce  gli  effetti  di  cui al  comma  7  e,  con
esclusione degli impianti di  incenerimento e di recupero energetico,
sostituisce, ove prevista  per legge, la pronuncia  di valutazione di
impatto ambientale  degli impianti  da realizzare nel  sito inquinato
per gli interventi di bonifica.".