Art. 3. Competenze e piani di gestione 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;". 2. All'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "la determinazione" sono inserite le parole: "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". 3. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera p) e' aggiunta la lettera: "p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire.". 4. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera n) e' aggiunta, in fine, la seguente: "n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.". 5. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e' organizzata dalle autorita' portuali, ove istituite, o dalle autorita' marittime, che provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12.". 6. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "attivita' di gestione" sono inserite le parole: ", di intermediazione e di commercio". 7. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lettera e), le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle parole: "lettere c) ed e)". 8. All'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "i controlli sulle" sono sostituite dalle parole: "l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle". 9. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "ai sensi dell'articolo 17". 10. All'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "localizzazione degli impianti di" sono inserite le seguenti parole: "smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo". 11. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "h-bis) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire; h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.". 12. All'articolo 22, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e con le modalita' stabiliti," sono inserite le parole: "e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo,". 13. All'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola: "l'esercizio" sono inserite le parole: "o il solo esercizio". 14. All'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "disciplinano," e' sostituita con le parole: "coordinano, sulla base della legge regionale adottata".