Art. 3.
                    Competenze e piani di gestione
  1. All'articolo  18, comma  1, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  "a)     le  funzioni   di  indirizzo  e   coordinamento  necessarie
all'attuazione   del   presente   decreto  da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;".
  2. All'articolo 18, comma 1,  lettera n), del decreto legislativo 5
febbraio  1997,  n. 22,  dopo  le  parole: "la  determinazione"  sono
inserite  le parole:  "d'intesa con  la Conferenza  permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
di Bolzano".
  3. All'articolo  18, comma  2, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, dopo la lettera p) e' aggiunta la lettera:
  "p-bis)   l'autorizzazione allo   smaltimento  di    rifiuti  nelle
acque  marine  in  conformita'  alle   disposizioni  stabilite  dalle
norme comunitarie e  dalle convenzioni   internazionali vigenti    in
materia;    tale    autorizzazione   e'   rilasciata   dal   Ministro
dell'ambiente, sentito il  Ministro delle  politiche   agricole,   su
proposta    dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza  si
trova il porto piu' vicino al luogo dove  deve essere  effettuato  lo
smaltimento    ovvero  si  trova il porto da cui parte la nave con il
carico di rifiuti da smaltire.".
  4. All'articolo  19, comma  1, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, dopo la lettera n) e' aggiunta, in fine, la seguente:
  "n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione dei  luoghi
o impianti adatti allo smaltimento  e la determinazione, nel rispetto
delle norme tecniche di cui all'articolo  18, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.".
  5. All'articolo 19 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "4-bis.  Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle
navi e' organizzata dalle autorita'  portuali, ove istituite, o dalle
autorita'  marittime, che  provvedono anche  agli adempimenti  di cui
agli articoli 11 e 12.".
  6. All'articolo 20, comma 1,  lettera c), del decreto legislativo 5
febbraio 1997,  n. 22, dopo  le parole: "attivita' di  gestione" sono
inserite le parole: ", di intermediazione e di commercio".
  7. All'articolo  20, comma  1, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n. 22,  lettera e),  le parole:  "lettera d)"  sono sostituite
dalle parole: "lettere c) ed e)".
  8. All'articolo  20, comma  6, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n.  22, le  parole: "i controlli  sulle" sono  sostituite dalle
parole: "l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle".
  9. All'articolo  21, comma  3, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n.  22,   sono  aggiunte,  in  fine,  le   parole:  "ai  sensi
dell'articolo 17".
  10. All'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo  le parole: "localizzazione degli impianti
di" sono  inserite le  seguenti parole:  "smaltimento e  recupero dei
rifiuti, nonche'  per l'individuazione  dei luoghi o  impianti adatti
allo".
  11. All'articolo  22, comma 3,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22,  dopo la lettera h) sono aggiunte,  in fine, le seguenti
lettere:
  "h-bis)  i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare
o da smaltire;
  h-ter) la determinazione,  nel rispetto delle norme    tecniche  di
cui all'articolo 18,  comma 2, lettera  a), di disposizioni  speciali
per rifiuti di tipo particolare.".
  12. All'articolo  22, comma 9,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997, n.  22, dopo le  parole: "e  con le modalita'  stabiliti," sono
inserite  le parole:  "e  tali omissioni  possono  arrecare un  grave
pregiudizio all'attuazione del piano medesimo,".
  13. All'articolo 22,  comma 11, del decreto  legislativo 5 febbraio
1997, n. 22,  dopo la parola: "l'esercizio" sono  inserite le parole:
"o il solo esercizio".
  14. All'articolo  23, comma 5,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, la parola:  "disciplinano," e' sostituita con le parole:
"coordinano, sulla base della legge regionale adottata".