Art. 4.
               Osservatorio e procedure amministrative
  1. All'articolo 26, comma 1,  lettera c), del decreto legislativo 5
febbraio 1997,  n. 22, sono  aggiunte, in  fine, le parole:  "ed alla
Conferenza Statoregioni;".
  2. All'articolo  26, comma  2, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n. 22,  le parole:  "da  sette membri"  sono sostituite  dalle
parole: "da nove membri".
  3. All'articolo  26, comma  2, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
   "d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
   d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato regioni.".
  4. All'articolo  26, comma  3, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, dopo le  parole: "spettante ai membri dell'Osservatorio"
sono inserite le parole: "e della segreteria tecnica".
  5. All'articolo  26, comma  4, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n. 22,  dopo le  parole: "e  della sanita'"  sono inserite  le
parole: "e del tesoro".
  6. Il comma  5 dell'articolo 28 del decreto  legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' sostituito dal seguente comma:
  " 5.  Fatti salvi l'obbligo della  tenuta dei registri di  carico e
scarico da parte  dei soggetti di cui all'articolo 12,  ed il divieto
di  miscelazione,  le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
applicano  al  deposito  temporaneo  effettuato  nel  rispetto  delle
condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera m).".
  7. All'articolo  28, comma  6, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22,  le parole: "all'articolo 16 sul"  sono sostituite dalle
parole: "all'articolo 16, nel caso di".
  8. All'articolo  30, comma  5, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n.  22, dopo la parola:  "nonche'" sono inserite le  parole: ",
dal 1 gennaio 1998,".
  9. All'articolo  30, comma  8, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22,  e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: "Le imprese
che intendono effettuare attivita' di  bonifica dei siti, di bonifica
dei  beni contenenti  amianto,  di commercio  ed intermediazione  dei
rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore delle relative norme tecniche.".
  10. All'articolo 30,  comma 10, del decreto  legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo le parole:  "e' garantito dal comune" sono inserite
le parole: "o dal consorzio di comuni".
  11.  All'articolo  30,  comma  10,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 5  febbraio 1997, n.  22, dopo  le parole: "di  inizio di
attivita' del  comune" sono inserite  le parole: "o del  consorzio di
comuni".
  12. All'articolo 30,  comma 16, del decreto  legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, le parole:  "individuati ai sensi" sono sostituite dalle
parole: "sottoposti a procedure semplificate ai sensi".
  13.  All'articolo  30,  comma  16,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 5  febbraio 1997,  n. 22, le  parole: "da  una relazione"
sono sostituite  dalle parole: "da idonea  documentazione predisposta
ai  sensi  del  decreto  ministeriale  21  giugno  1991,  n.  324,  e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle deliberazioni del
Comitato nazionale".
  14. All'articolo 30, comma 16,  lettera c), del decreto legislativo
5 febbraio  1997, n. 22,  le parole:  "per il trasporto  dei rifiuti"
sono sostituite  dalle parole:  "in relazione ai  tipi di  rifiuti da
trasportare".
  15. All'articolo 30,  comma 16, del decreto  legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  "d)  il   rispetto delle  condizioni ed  il possesso  dei requisiti
soggettivi, di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria.".
  16. All'articolo  30, dopo  il comma 16  del decreto  legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' inserito il seguente comma:
  "16-bis. Entro dieci giorni  dal ricevimento della comunicazione di
inizio di attivita'  le sezioni regionali e  provinciali iscrivono le
imprese di cui  al comma 1 in appositi  elenchi dandone comunicazione
al Comitato nazionale, alla  provincia territorialmente competente ed
all'interessato.  Le imprese  che  svolgono attivita'  di raccolta  e
trasporto  di rifiuti  sottoposti a  procedure semplificate  ai sensi
dell'articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma
16 entro il 15 gennaio 1998.".
  17. All'articolo  33, comma 6,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n. 22,  le parole:  "e comunque  non oltre  centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle parole: "e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine
del periodo  di sospensione previsto dall'articolo  9 della direttiva
83 / 189 / CEE e dall'articolo 3 della direttiva 91 / 689 / CEE".
  18. All'articolo  33, comma 6,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n.  22,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
comunicazioni  effettuate  dopo la  data  di  entrata in  vigore  del
presente  decreto sono  valide ed  efficaci solo  se a  tale data  la
costruzione  dell'impianto, ove  richiesto dal  tipo di  attivita' di
recupero, era stata gia' ultimata.".
  19. All'articolo  33, comma 7,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22,  dopo le parole: "rifiuti individuati"  sono inserite le
parole: "dalle  norme tecniche di cui  al comma 1 che  gia' fissano i
limiti di  emissione in  relazione alle  attivita' di  recupero degli
stessi".
  20. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "12-bis. Le operazioni di  messa in riserva dei rifiuti  pericolosi
individuati  ai  sensi del  presente  articolo  sono sottoposte  alle
procedure semplificate  di comunicazione di inizio  di attivita' solo
se  effettuate  presso l'impianto  dove  avvengono  le operazioni  di
riciclaggio e di recupero previste ai  punti da R1 a R9 dell'allegato
C.
  12-ter.  Fatto   salvo quanto  previsto dal  comma 12-bis  le norme
tecniche di  cui ai commi  1, 2  e 3 stabiliscono  le caratteristiche
impiantistiche dei centri di messa  in riserva non localizzati presso
gli impianti dove  sono effettuate le operazioni di  riciclaggio e di
recupero individuate  ai punti da  R1 a  R9, nonche' le  modalita' di
stoccaggio e i termini massimi entro  i quali i rifiuti devono essere
avviati alle predette operazioni.".