Art. 5.
                      Gestione degli imballaggi
  1. All'articolo  34, comma  4, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, la data: "30 giugno 1996" e' sostituita con la data: "31
dicembre 1994".
  2. All'articolo  36, comma  1, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n.  22, dopo la  lettera c) e'  aggiunta, in fine,  la seguente
lettera:
  "c-bis)   l'applicazione   di   misure di  prevenzione  consistenti
in programmi    nazionali  o    azioni    analoghe    da    adottarsi
previa consultazione degli operatori economici interessati.".
  3. All'articolo 36, comma 3,  lettera b), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, le parole: "dei sistemi di cui alla lettera a)"
sono  sostituite dalle  parole:  "degli utenti  di  imballaggi ed  in
particolare dei consumatori".
  4. All'articolo  36, comma  4, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n. 22,  dopo  le parole:  "con  particolare riferimento"  sono
inserite  le parole:  "agli imballaggi  pericolosi, anche  domestici,
nonche'".
  5. All'articolo  36, comma  5, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n.  22, dopo le  parole: "secondo le modalita'  stabilite" sono
inserite le  parole: "con  decreto del  Ministro dell'ambiente  e del
Ministro   dell'industria,  del   commercio  e   dell'artigianato  in
conformita' alle determinazioni adottate".
  6. All'articolo  37, comma  4, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, dopo le parole: "ed aggiornati" sono inserite le parole:
"in conformita' alla normativa comunitaria".
  7. All'articolo 37 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "5-bis.   Il Ministro  dell'ambiente e il  Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato forniscono periodicamente all'Unione
europea  e agli  altri Paesi  membri i  dati sugli  imballaggi e  sui
rifiuti di imballaggi secondo le  tabelle e gli schemi adottati dalla
Commissione dell'Unione europea con la decisione  97 / 138 / CE del 3
febbraio 1997.".
  8. All'articolo  39, comma  2, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22,  la parola: "direttamente" e' sostituita  con le parole:
"dei rifiuti di imballaggio primari".
  9. All'articolo  39, comma  2, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "2-bis.  La  pubblica  amministrazione incoraggia,  ove  opportuno,
1'utilizzazione di  materiali provenienti  da rifiuti  di imballaggio
riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
  2-ter. I Ministeri dell'ambiente  e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  curano  la  pubblicazione   delle  misure  e  degli
obiettivi oggetto delle campagne  di informazione di cui all'articolo
41, comma 2, lettera g).
  2-quater.   Il   Ministro  dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato  cura la  pubblicazione  dei  numeri di  riferimento
delle norme  nazionali che  recepiscono le  norme armonizzate  di cui
all'articolo  43, comma  3, e  comunica alla  Commissione dell'Unione
europea  le norme  nazionali di  cui al  medesimo articolo,  comma 3,
considerate conformi alle predette norme armonizzate.".
  10. All'articolo  40, comma 4,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997, n.  22, le  parole: "all'Osservatorio  di cui  all'articolo 26"
sono sostituite  dalle parole: "al Consorzio  nazionale imballaggi ed
all'Osservatorio di cui all'articolo 26".
  11. All'articolo 41, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n.  22, le parole: ", comma 5,"  sono sostituite dalle
parole: ", comma 4,".
  12. All'articolo 41, comma 3, 1ettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997,  n. 22,  sono soppresse le  parole: "sulla  base della
tariffa di cui all'articolo 49".
  13. All'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte,  in fine, le seguenti parole: ",
nonche' sulla base  della tariffa di cui all'articolo  49, dalla data
di entrata in vigore della stessa".
  14. All'articolo  41, comma 9,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22,  dopo le parole: "raccolta  differenziata" sono inserite
le  seguenti  parole:  ",  riciclaggio  e  recupero  dei  rifiuti  di
imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico".
  15. All'articolo  42, comma 1,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, le parole: "38, comma 5, e 40, comma 5," sono sostituite
dalle parole: "38, comma 6, e 40, comma 4,".
  16. L'allegato " E" al decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e' sostituito dall'allegato "1" al presente decreto.
  17. All'articolo  42, comma 3,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997, n.  22, le parole:  "sentita la" sono sostituite  dalle parole:
"d'intesa con la".
  18. All'articolo  43, comma 3,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22,  al secondo periodo, le parole:  "gli imballaggi immessi
sul mercato  nazionale devono comunque essere"  sono sostituite dalle
parole: "si presume che siano  soddisfatti tutti i predetti requisiti
quando gli imballaggi sono".