Art. 5. Gestione degli imballaggi 1. All'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la data: "30 giugno 1996" e' sostituita con la data: "31 dicembre 1994". 2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) l'applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.". 3. All'articolo 36, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "dei sistemi di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle parole: "degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori". 4. All'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "con particolare riferimento" sono inserite le parole: "agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonche'". 5. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "secondo le modalita' stabilite" sono inserite le parole: "con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' alle determinazioni adottate". 6. All'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "ed aggiornati" sono inserite le parole: "in conformita' alla normativa comunitaria". 7. All'articolo 37 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 97 / 138 / CE del 3 febbraio 1997.". 8. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la parola: "direttamente" e' sostituita con le parole: "dei rifiuti di imballaggio primari". 9. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. La pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno, 1'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti. 2-ter. I Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 41, comma 2, lettera g). 2-quater. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione dei numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 43, comma 3, e comunica alla Commissione dell'Unione europea le norme nazionali di cui al medesimo articolo, comma 3, considerate conformi alle predette norme armonizzate.". 10. All'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "all'Osservatorio di cui all'articolo 26" sono sostituite dalle parole: "al Consorzio nazionale imballaggi ed all'Osservatorio di cui all'articolo 26". 11. All'articolo 41, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: ", comma 5," sono sostituite dalle parole: ", comma 4,". 12. All'articolo 41, comma 3, 1ettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "sulla base della tariffa di cui all'articolo 49". 13. All'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' sulla base della tariffa di cui all'articolo 49, dalla data di entrata in vigore della stessa". 14. All'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "raccolta differenziata" sono inserite le seguenti parole: ", riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico". 15. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "38, comma 5, e 40, comma 5," sono sostituite dalle parole: "38, comma 6, e 40, comma 4,". 16. L'allegato " E" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' sostituito dall'allegato "1" al presente decreto. 17. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "sentita la" sono sostituite dalle parole: "d'intesa con la". 18. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al secondo periodo, le parole: "gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere" sono sostituite dalle parole: "si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti quando gli imballaggi sono".