Art. 6.
             Gestione di particolari categorie di rifiuti
  1. All'articolo  44, comma  1, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n.  22, e'  aggiunto, in  fine, il  seguente periodo:  "Ai fini
della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorita' stabilite
dal  presente   decreto,  i  produttori  e   gli  importatori  devono
provvedere  al  ritiro,  al  recupero e  allo  smaltimento  dei  beni
durevoli  consegnati  dal detentore  al  rivenditore,  sulla base  di
appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25.".
  2. All'articolo  45, comma  3, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n.  22, sono aggiunte,  in fine,  le seguenti parole:  "Ai fini
dell'acquisizione dell'intesa,  i Ministri competenti  si pronunciano
entro novanta giorni".
  3. All'articolo 45, comma 4,  lettera b), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte,  in fine, le seguenti parole: "e
definite le norme tecniche per assicurare una corretta gestione degli
stessi".
  4. All'articolo 46 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
la rubrica: "Veicoli a motore" e' sostituita dalla seguente: "Veicoli
a motore e rimorchi".
  5. All'articolo  46, comma  1, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n.  22, dopo  le parole:  "veicolo a  motore" sono  inserite le
parole: "o di un rimorchio".
  6. All'articolo  46, comma  2, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n.  22, dopo  le parole:  "veicolo a  motore" sono  inserite le
parole: "o di un rimorchio".
  7. All'articolo  46, comma  2, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n. 22,  dopo le  parole: "predetto  veicolo" sono  inserite le
parole: "o rimorchio".
  8. All'articolo  46, comma  3, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n.  22, dopo le parole:  "i veicoli a motore"  sono inserite le
parole: "o rimorchi".
  9. All'articolo  46, comma  3, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n. 22,  sono aggiunte,  in fine,  le parole:  "dell'ambiente e
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato e dei  trasporti e
della navigazione".
  10. All'articolo  46, comma 4,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n. 22,  dopo le  parole:  "al proprietario  del veicolo"  sono
inserite le parole: "o del rimorchio".
  11. All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "  5. Dal  30 giugno  1998 la  cancellazione dal  Pubblico registro
automobilistico  (PRA)   dei  veicoli   e  dei  rimorchi   avviati  a
demolizione avviene esclusivamente a cura  del titolare del centro di
raccolta o del  concessionario o del titolare  della succursale senza
oneri  di  agenzia  a  carico  del proprietario  del  veicolo  o  del
rimorchio.  A tal  fine,  entro sessanta  giorni  dalla consegna  del
veicolo e  del rimorchio da  parte del proprietario, il  titolare del
centro di raccolta, il concessionario  o il titolare della succursale
della casa  costruttrice deve  comunicare l'avvenuta consegna  per la
demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprieta', la
carta di circolazione  e le targhe al competente ufficio  del PRA che
provvede ai sensi  e per gli effetti dell'articolo 103,  comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
  12. All'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:
  "6-bis.  I   gestori di  centri di  raccolta, i  concessionari e  i
gestori delle succursali delle case costruttrici  di cui ai commi 1 e
2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i
rimorchi da avviare  allo smontaggio ed alla  successiva riduzione in
rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
  6-ter.  Gli  estremi  della  ricevuta  dell'avvenuta   denuncia   e
consegna delle targhe  e dei documenti agli  uffici competenti devono
essere annotati  sull'apposito registro  di entrata  e di  uscita dei
veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  6-quater. Agli stessi  obblighi di cui al comma 6-bis  e 6-ter sono
soggetti  i responsabili  dei centri  di raccolta  o altri  luoghi di
custodia di  veicoli rimossi ai  sensi dell'articolo 159  del decreto
legislativo  30 aprile  1992, n.  285,  nel caso  di demolizione  del
veicolo ai  sensi dell'articolo  215, comma  4, del  predetto decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  6-quinquies.    All'articolo 103, comma 1,  del decreto legislativo
30 aprile 1992,  n. 285, le parole: "la  distruzione, la demolizione"
sono sostituite  dalle parole:  "la cessazione della  circolazione di
veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione.".
  13. All'articolo  47, comma 5,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  " a) le  imprese che producono, importano o detengono  oli e grassi
vegetali ed animali, esausti;".