Art. 7.
                       Sanzioni e norme finali
  1. All'articolo 50 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
all'inizio  del comma  1, sono  inserite le  seguenti parole:  "Fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2,".
  2. All'articolo  50, comma  1, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, le parole: "43, comma  2, e 44, comma 1" sono sostituite
dalle parole: "43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2".
  3. All'articolo  50, comma  1, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n.  22,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Se
l'abbandono di  rifiuti sul suolo  riguarda rifiuti non  pericolosi e
non ingombranti  si applica la sanzione  amministrativa pecuniaria da
lire cinquantamila a lire trecentomila".
  4. All'articolo 50 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
  "1-bis. Il titolare del centro  di raccolta, il concessionario o il
titolare  della  succursale della  casa  costruttrice,  che viola  le
disposizioni  di cui  all'articolo  46,  comma 5,  e'  punito con  la
sanzione  amministrativa pecuniaria  da lire  cinquecentomila a  lire
tremilioni".
  5. All'articolo  50, comma  2, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, sono soppresse le parole: "e 17, comma 2,".
  6. All'articolo  51, comma  1, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, sono soppresse le parole: "prodotti da terzi".
  7. All'articolo  51, comma  2, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, dopo le  parole: "effettuano attivita' di gestione" sono
soppresse le parole: "i propri".
  8. All'articolo  51, comma  5, del  decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n. 22,  sono soppresse  le  parole: "ovvero  non procede  alla
separazione dei rifiuti miscelati".
  9. All'articolo 51 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
  "6-bis. Chiunque viola gli obblighi  di cui agli articoli 46, commi
6-bis, 6 -ter e 6 -quater, e  47, comma 12, e' punito con la sanzione
amministrativa   pecuniaria   da    lire   cinquecentomila   a   lire
tremilioni.".
  10. Dopo l'articolo 51 del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' inserito il seguente articolo:
  "51-bis  .   -  Bonifica   dei  siti  .   -  1.   Chiunque  cagiona
l'inquinamento  o un  pericolo concreto  ed attuale  di inquinamento,
previsto  dall'articolo   17,  comma  2,   e'  punito  con   la  pena
dell'arresto da  sei mesi a  un anno e  con l'ammenda da  lire cinque
milioni  a  lire cinquanta  milioni  se  non provvede  alla  bonifica
secondo il  procedimento di cui  all'articolo 17. Si applica  la pena
dell'arresto da  un anno a  due anni e  la pena dell'ammenda  da lire
diecimilioni a  lire centomilioni  se l'inquinamento e'  provocato da
rifiuti pericolosi.".
  11. All'articolo  52, comma 1,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n.  22, dopo  le  parole:  "all'articolo  11, comma  3,"  sono
inserite le seguenti parole: "ovvero la effettua in modo incompleto o
inesatto".
  12. All'articolo  52, comma 1,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n. 22,  e'  aggiunto, in  fine, il  seguente  periodo: "Se  la
comunicazione  e'  effettuata  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla
scadenza del termine stabilito ai  sensi della legge 25 gennaio 1994,
n.  70, si  applica  la sanzione  amministrativa  pecuniaria da  lire
cinquantamila a lire trecentomila".
  13. All'articolo  52, comma 2,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, e' aggiunto, in  fine, il seguente periodo: "Le sanzioni
di cui sopra  sono ridotte rispettivamente da lire  duemilioni a lire
dodicimilioni per i rifiuti non  pericolosi, da lire quattromilioni a
lire  ventiquattromilioni  per  i  rifiuti pericolosi,  nel  caso  di
imprese che  occupano un numero  di unita' lavorative inferiore  a 15
dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati
a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli stagionali  rappresentano frazioni di  unita' lavorativeannue;
ai  predetti fini  l'anno  da prendere  in  considerazione e'  quello
dell'ultimo esercizio contabile approvato.".
  14. All'articolo 52, il comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' sostituito dal seguente:
  " 4.  Se le  indicazioni di  cui ai  commi 1  e 2  sono formalmente
incomplete  o inesatte  ma i  dati riportati  nella comunicazione  al
catasto,  nei  registri  di  carico   e  scarico,  nei  formulari  di
identificazione  dei  rifiuti  trasportati e  nelle  altre  scritture
contabili tenute per legge  consentono di ricostruire le informazioni
dovute  si  applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da  lire
cinquecentomila a  lire tremilioni. La  stessa pena si applica  se le
indicazioni di cui al comma  3 sono formalmente incomplete o inesatte
ma  contengono tutti  gli  elementi per  ricostruire le  informazioni
dovute per  legge, nonche' nei  casi di mancato invio  alle autorita'
competenti   e  di   mancata  conservazione   dei  registri   di  cui
all'articolo 12,  commi 3 e 4,  o del formulario di  cui all'articolo
15.".
  15. All'articolo  53, comma 2,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n.  22, le  parole:  "per  le contravvenzioni  relative"  sono
sostituite con le parole: "per i reati relativi".
  16. All'articolo  54, comma 2,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997, n.  22, e' aggiunto, in  fine, il seguente periodo:  "La stessa
pena si  applica a  chiunque immette  nel mercato  interno imballaggi
privi dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5.".
  17. All'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
sono inserite le seguenti parole all'inizio del comma 1: "Fatte salve
le  altre disposizioni  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689,  in
materia di accertamento degli illeciti amministrativi,".
  18. Dopo l'articolo 55 del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' inserito il seguente articolo:
  "55-bis . - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. - 1.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni
del presente  decreto sono  devoluti alle  province e  sono destinati
all'esercizio  delle funzioni  di  controllo  in materia  ambientale,
fatti salvi  i proventi  delle sanzioni amministrative  pecuniarie di
cui all'articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai comuni.".
  19. All'articolo  56, comma 1,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
  "f-bis)  i    commi 3, 4  e 5,  secondo periodo, dell'articolo  103
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  f-ter)  l'articolo 5,   comma   1, del   decreto    del  Presidente
della  Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 26 ottobre 1994.".
  20. All'articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
  "2-bis. Il  Governo, ai  sensi dell'articolo  17, comma   2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro sessanta giorni dalla data
di entrata in  vigore del presente decreto, su  proposta del Ministro
dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, sentita  la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
di Bolzano, previo parere  delle competenti commissioni parlamentari,
che si esprimono entro trenta  giorni dalla trasmissione del relativo
schema  alle   Camere,  apposito   regolamento  con  il   quale  sono
disciplinate  in  conformita' ai  principi  del  presente decreto  le
attivita' di  gestione degli  oli usati e  sono individuati  gli atti
normativi incompatibili  con il  decreto medesimo, che  sono abrogati
con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.".
  21. All'articolo  57, comma 2,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n.  22, dopo  le  parole:  "alle  province" sono  inserite  le
seguenti parole: "e agli altri enti locali".
  22. All'articolo  57, comma 5,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997, n.  22, le  parole: "entro  sei mesi dalla  data di  entrata in
vigore del decreto stesso." sono  sostituite dalle parole: "entro tre
mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6.".
  23. All'articolo  57, comma 6,  del decreto legislativo  5 febbraio
1997,  n. 22,  sono soppresse  le parole:  "alla data  di entrata  in
vigore del presente decreto".
  24. All'articolo 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "6-bis. In attesa delle  specifiche norme regolamentari e tecniche,
da  adottarsi ai  sensi  dell'articolo  18, comma  2,  lettera i),  i
rifiuti  sono assimilati  alle merci  per quanto  concerne il  regime
normativo  in materia  di trasporti  via mare  e la  disciplina delle
operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree
portuali. In  particolare i  rifiuti pericolosi sono  assimilati alle
merci pericolose.
  6-ter. In  attesa dell'adozione della nuova  disciplina organica in
materia  di valutazione  di impatto  ambientale la  procedura di  cui
all'articolo  6  della legge  8  luglio  1986,  n. 349,  continua  ad
applicarsi ai progetti delle opere  rientranti nella categoria di cui
all'articolo 1, lettera i), del  decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  10 agosto  1988,  n.  377, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  del 31  agosto  1988,  n. 204,  relativa  ai rifiuti  gia'
classificati tossici e nocivi.".
  25. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "7-bis.  Le  spese per l'indennita' e per  il trattamento economico
del personale  di cui  all'articolo 9  del decreto-legge  9 settembre
1988, n. 397,  convertito, con modificazioni, dalla  legge 9 novembre
1988,  n.  475,  sono  imputate  sul capitolo  5940  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'ambiente. Il  trattamento  economico
resta a carico  delle istituzioni di appartenenza,  previa intesa con
le medesime, nel caso in cui  il personale svolga attivita' di comune
interesse.".