Art. 7. Sanzioni e norme finali 1. All'articolo 50 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'inizio del comma 1, sono inserite le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2,". 2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "43, comma 2, e 44, comma 1" sono sostituite dalle parole: "43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2". 3. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila". 4. All'articolo 50 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: "1-bis. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice, che viola le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni". 5. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "e 17, comma 2,". 6. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "prodotti da terzi". 7. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "effettuano attivita' di gestione" sono soppresse le parole: "i propri". 8. All'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "ovvero non procede alla separazione dei rifiuti miscelati". 9. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis, 6 -ter e 6 -quater, e 47, comma 12, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.". 10. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' inserito il seguente articolo: "51-bis . - Bonifica dei siti . - 1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'articolo 17, comma 2, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se l'inquinamento e' provocato da rifiuti pericolosi.". 11. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "all'articolo 11, comma 3," sono inserite le seguenti parole: "ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto". 12. All'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila". 13. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorativeannue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.". 14. All'articolo 52, il comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' sostituito dal seguente: " 4. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'articolo 15.". 15. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "per le contravvenzioni relative" sono sostituite con le parole: "per i reati relativi". 16. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5.". 17. All'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono inserite le seguenti parole all'inizio del comma 1: "Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi,". 18. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' inserito il seguente articolo: "55-bis . - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. - 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai comuni.". 19. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: "f-bis) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; f-ter) l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994.". 20. All'articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: "2-bis. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono disciplinate in conformita' ai principi del presente decreto le attivita' di gestione degli oli usati e sono individuati gli atti normativi incompatibili con il decreto medesimo, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.". 21. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "alle province" sono inserite le seguenti parole: "e agli altri enti locali". 22. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso." sono sostituite dalle parole: "entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6.". 23. All'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto". 24. All'articolo 57 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "6-bis. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche, da adottarsi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i), i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose. 6-ter. In attesa dell'adozione della nuova disciplina organica in materia di valutazione di impatto ambientale la procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, continua ad applicarsi ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui all'articolo 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, relativa ai rifiuti gia' classificati tossici e nocivi.". 25. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. Le spese per l'indennita' e per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono imputate sul capitolo 5940 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il personale svolga attivita' di comune interesse.".