(Allegato 4)
    

                                                          Allegato 4
                                      (previsto dall'art. 1, comma 6)
                             Allegato "I"
              CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
  H1  "Esplosivo": sostanze  e  preparati che  possono esplodere  per
effetto della  fiamma o che sono  sensibili agli urti e  agli attriti
piu' del dinitrobenzene;
  H2 "Comburente":  sostanze e  preparati che,  a contatto  con altre
sostanze, soprattutto se infiammabili,  presentano una forte reazione
esotermica;
  H3 - A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
  -  liquidi il  cui  punto di  infiammabilita e'  inferiore  a 21  C
(compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
  - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto
di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
  - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di
una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi
anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
  -  gassosi che  si infiammano  a  contatto con  l'aria a  pressione
normale, o
  -  che, a  contatto con  l'acqua  o l'aria  umida, sprigionano  gas
facilmente infiammabili in quantita' pericolose;
  H3 - B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di
infiammabilita' e' pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C;
  H4 "Irritante": sostanze e preparati  non corrosivi il cui contatto
immediato,  prolungato o  ripetuto  con  la pelle  o  le mucose  puo'
provocare una reazione infiammatoria;
  H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione  cutanea, possono  comportare  rischi per  la salute  di
gravita' limitata;
  H6  "Tossico":  sostanze e  preparati  (comprese  le sostanze  e  i
preparati   molto  tossici)   che,  per   inalazione,  ingestione   o
penetrazione cutanea, possono comportare  rischi per la salute gravi,
acuti o cronici e anche la morte;
  H7  "Cancerogeno":  sostanze  e   preparati  che,  per  inalazione,
ingestione  o  penetrazione cutanea,  possono  produrre  il cancro  o
aumentarne la frequenza;
  H8 "Corrosivo":  sostanze e preparati  che, a contatto  con tessuti
vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
  H9  "Infettivo": sostanze  contenenti microrganismi  vitali o  loro
tossine,  conosciute  o  ritenute  per buoni  motivi  come  cause  di
malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
  H10  "Teratogeno":  sostanze  e   preparati  che,  per  inalazione,
ingestione  o penetrazione  cutanea,  possono produrre  malformazioni
congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
  H11  "Mutageno":   sostanze  e   preparati  che,   per  inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea,  possono produrre difetti genetici
ereditari o aumentarne la frequenza;
  H12 Sostanze e  preparati che, a contatto con l'acqua,  l'aria o un
acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
  H13 Sostanze  e preparati suscettibili, dopo  eliminazione, di dare
origine  in qualche  modo  ad  un'altra sostanza,  ad  esempio ad  un
prodotto  di lisciviazione  avente  una  delle caratteristiche  sopra
elencate;
  H14  "Ecotossico": sostanze  e preparati  che presentano  o possono
presentare  rischi  immediati o  differiti  per  uno o  piu'  settori
dell'ambiente.
 Note.
  1. L'attribuzione  delle caratteristiche  di pericolo  "tossico" (e
"molto tossico"),  "nocivo", "corrosivo" e "irritante"  e' effettuata
secondo i criteri stabiliti nell'allegato  VI, parte I.A e parte II.B
della  direttiva    67/548/CEE del   Consiglio, del 27   giugno 1967,
concernente   il  ravvicinamento   delle  disposizioni   legislative,
regolamentari  ed   amministrative  relative   alla  classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura  delle sostanze pericolose, nella
versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
  2.  Per   quanto  concerne  l'attribuzione   delle  caratteristiche
"cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato
delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per
la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II
D) della   direttiva 67/548/CEE, nella  versione    modificata  dalla
direttiva 83/467/CEE della Commissione.
 Metodi di prova.
  I metodi di prova sono  intesi a conferire un significato specifico
alle definizioni di cui all'allegato I.
  I metodi da utilizzare sono  quelli descritti nell'allegato V della
direttiva  67/548/CEE,  nella  versione    modificata dalla direttiva
84/449/CEE della Commissione o  dalle    successive  direttive  della
Commissione   che   adeguano   al   progresso  tecnico  la  direttiva
67/548/CEE.   Questi metodi sono    basati  sui    lavori  e    sulle
raccomandazioni   degli  organismi    internazionali  competenti,  in
particolare  su quelli dell'OCSE.