Art. 10. Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. 2. La commissione e' cosi' composta: a) dal direttore con funzione di presidente; b) dal vice direttore della scuola; c) da due funzionari tecnicoscientifici di cui uno designato tra quelli in servizio presso l'Istituto; d) da tre restauratori di cui almeno uno designato tra quelli in servizio presso l'Istituto. 3. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 4. Per la prova attitudinale di cui all'articolo 11, comma 1, la commissione e' integrata da un membro aggiunto scelto tra i docenti di disegno della scuola. 5. I componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) non possono fare parte della commissione per due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessita'. 6. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica funzionale non inferiore alla settima.