Art. 10.
                       Commissione giudicatrice
  1. La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali.
  2. La commissione e' cosi' composta:
    a) dal direttore con funzione di presidente;
    b) dal vice direttore della scuola;
    c)  da   due funzionari tecnicoscientifici  di cui uno  designato
tra quelli in servizio presso l'Istituto;
    d) da  tre restauratori di cui  almeno uno designato tra   quelli
in servizio presso l'Istituto.
  3. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
  4. Per  la prova attitudinale di  cui all'articolo 11, comma  1, la
commissione e' integrata  da un membro aggiunto scelto  tra i docenti
di disegno della scuola.
  5. I componenti di cui alle lettere  c) e d) del comma 2 (seguivano
alcune  parole non  ammesse al  "Visto"  della Corte  dei conti)  non
possono fare parte della commissione  per due anni consecutivi, salvo
il caso di comprovata necessita'.
  6. Svolge  le funzioni di segretario  un funzionario amministrativo
del  Ministero  per i  beni  culturali  e ambientali,  con  qualifica
funzionale non inferiore alla settima.