Art. 12.
                    Durata e svolgimento dei corsi
  1.  L'anno scolastico  ha la  durata di  undici mesi  e, di  norma,
inizia a novembre e termina a ottobre dell'anno successivo. Gli orari
e i programmi sono definiti dagli organi della scuola.
  2.  I   programmi  prevedono  lezioni  teoriche,   esercitazioni  e
applicazioni pratiche in laboratorio e in cantieri esterni, anche nel
periodo estivo.
  3.  Per la  partecipazione  ai cantieri  fuori  sede agli  studenti
compete il  rimborso della  spesa per il  viaggio, vitto  e alloggio,
nella  misura e  con le  modalita'  previste dalle  vigenti norme  in
materia di  trattamento economico  di missione di  cui alla  legge 18
dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, per
i  dipendenti civili  dell'Amministrazione  dello Stato  appartenenti
alla quinta qualifica funzionale.
  4. Il monte  ore delle lezioni teoriche, di norma,  non puo' essere
superiore a quello delle applicazioni pratiche.
 
           Nota all'art. 12:
            - La legge  18 dicembre 1973, n. 836,  reca: "Trattamento
          economico  di  missione  e  di trasferimento dei dipendenti
          statali".