Art. 12. Durata e svolgimento dei corsi 1. L'anno scolastico ha la durata di undici mesi e, di norma, inizia a novembre e termina a ottobre dell'anno successivo. Gli orari e i programmi sono definiti dagli organi della scuola. 2. I programmi prevedono lezioni teoriche, esercitazioni e applicazioni pratiche in laboratorio e in cantieri esterni, anche nel periodo estivo. 3. Per la partecipazione ai cantieri fuori sede agli studenti compete il rimborso della spesa per il viaggio, vitto e alloggio, nella misura e con le modalita' previste dalle vigenti norme in materia di trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, per i dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti alla quinta qualifica funzionale. 4. Il monte ore delle lezioni teoriche, di norma, non puo' essere superiore a quello delle applicazioni pratiche.
Nota all'art. 12: - La legge 18 dicembre 1973, n. 836, reca: "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".