Art. 13. Frequenza dei corsi e esami 1. La frequenza dei corsi e' gratuita ed obbligatoria. 2. L'ammissione all'anno successivo e all'esame di diploma sono deliberate dal consiglio didattico che valuta i risultati ottenuti dallo studente nelle discipline teoriche e nelle applicazioni pratiche. 3. Nelle materie di insegnamento la valutazione e' espressa in decimi e va effettuata entro il 30 giugno. Per un massimo di due insufficienze e' consentita una prova d'appello entro la conclusione dell'anno scolastico. L'insufficienza nella prova d'appello determina l'esclusione dal corso. 4. L'attitudine pratica dello studente e' valutata in decimi e in due tempi, sulla base delle esercitazioni e delle applicazioni pratiche svolte durante l'anno nei laboratori di restauro e nei cantieri estivi. L'insufficienza nell'attitudine pratica determina l'esclusione dal corso.