Art. 13.
                     Frequenza dei corsi e esami
  1. La frequenza dei corsi e' gratuita ed obbligatoria.
  2.  L'ammissione all'anno  successivo e  all'esame di  diploma sono
deliberate dal  consiglio didattico  che valuta i  risultati ottenuti
dallo  studente  nelle  discipline   teoriche  e  nelle  applicazioni
pratiche.
  3.  Nelle materie  di insegnamento  la valutazione  e' espressa  in
decimi e  va effettuata  entro il  30 giugno. Per  un massimo  di due
insufficienze e' consentita una  prova d'appello entro la conclusione
dell'anno scolastico. L'insufficienza nella prova d'appello determina
l'esclusione dal corso.
  4. L'attitudine pratica  dello studente e' valutata in  decimi e in
due  tempi,  sulla  base  delle esercitazioni  e  delle  applicazioni
pratiche  svolte durante  l'anno  nei laboratori  di  restauro e  nei
cantieri  estivi. L'insufficienza  nell'attitudine pratica  determina
l'esclusione dal corso.