Art. 14.
                  Anno di perfezionamento e diploma
  1.  L'anno di  perfezionamento comporta  un lavoro  sperimentale di
restauro,  pratico   e  teorico,  la  frequenza   di  seminari  sulle
problematiche   conservative   nell'attivita'   di   laboratorio,   e
l'elaborazione della tesi.
  2. L'esame finale  per il conseguimento del  diploma consiste nella
discussione della tesi sul lavoro  svolto. Il giudizio e' espresso in
centodecimi.
  3.  La commissione  esaminatrice  per il  rilascio  del diploma  e'
nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
  4. La commissione,  i cui lavori, di norma, sono  svolti nella sede
dell'Istituto, e' composta da  undici membri esperti nelle discipline
attinenti agli argomenti delle tesi.
  5.  Il  diploma  di  restauratore dei  beni  culturali,  rilasciato
dall'Istituto,  costituisce   titolo  valutabile  nei   concorsi  per
l'accesso  alle   corrispondenti  aree  professionali,   banditi  dal
Ministero per i beni culturali e ambientali.