Art. 15.
                        P u b b l i c i t a'
  1. Nel conferimento degli incarichi di cui agli articoli 5, 10 e 14
del presente regolamento trovano  applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 10  del decreto  legislativo 3 febbraio  1993, n.  29, e
successive modificazioni.
 
           Nota all'art. 15:
            -  Il testo  dell'art. 10 del D.Lgs.  3 febbraio 1993, n.
          29, e' il seguente:
            "Art.   10   (Partecipazione   sindacale).   -   1.    Le
          amministrazioni  pubbliche   informano  le   rappresentanze
          sindacali   sulla   qualita' dell'ambiente  di    lavoro  e
          sulle  misure    inerenti  alla    gestione dei rapporti di
          lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti  dal  presente
          decreto,    le  incontrano   per   l'esame delle   predette
          materie,    ferme  restando     l'autonoma   determinazione
          definitiva e  la responsabilita' dei dirigenti nelle stesse
          materie.
            2.    L'eventuale esame   previsto   dal comma   1   deve
          espletarsi  nel termine     tassativo      di      quindici
          giorni       dalla      ricezione dell'informazione, ovvero
          entro   un termine piu'  breve    per  motivi  di  urgenza;
          decorsi     tali  termini  le  amministrazioni    pubbliche
          assumono le proprie autonome determinazioni".