Art. 16.
            Doveri dello studente e sanzioni disciplinari
  1. Lo studente deve in particolare:
  a) partecipare con diligenza alle attivita' didattiche;
  b)   rispettare  l'orario   dei  corsi   e  non   assentarsi  senza
autorizzazione;
  c) durante l'orario dei corsi mantenere nei rapporti interpersonali
una condotta corretta;
  d) avere cura  dei locali, mobili, oggetti,  macchinari, attrezzi e
strumenti a lui affidati;
  e) non  valersi di quanto  e' di proprieta' dell'Istituto  per fini
personali;
  f) in caso  di malattia dare tempestiva  comunicazione alla scuola,
salvo comprovato impedimento.
  2. Le violazioni da parte degli studenti dei doveri di cui al comma
1 danno luogo, secondo  la gravita' dell'infrazione, all'applicazione
delle seguenti sanzioni:
    a) ammonizione verbale;
    b) sospensione dal corso sino ad un massimo di dieci giorni;
    c) interdizione temporanea dal corso;
    d) espulsione dalla scuola.
  3. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 2  sono applicate  secondo la  gravita' dell'infrazione  e, con
esclusione dell'ammonizione,  previa contestazione scritta  e sentito
lo studente.
  4. L'aver riportato una delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e
d)  del comma  2  comporta  la perdita  della  borsa  di studio,  ove
conferita.