Art. 17.
                        Prevenzione sanitaria
  1. Con  la periodicita'  disposta dal competente  organo sanitario,
gli studenti si assoggettano agli accertamenti previsti dalle vigenti
disposizioni.
  2.  Il mancato  assoggettamento agli  accertamenti o  la temporanea
inabilita' dello studente determinano  la sospensione dalle attivita'
che comportino prestazioni esposte a rischio.
  3. La  sopravvenuta inidoneita' fisica dello  studente, certificata
dal competente  organo, determina il definitivo  allontanamento dalla
scuola.
  4.  La scuola  assicura il  segreto professionale  sulle condizioni
sanitarie.
  5.   Nell'espletamento    delle   attivita'    didattiche   trovano
applicazione   le  vigenti   disposizioni  in   materia  di   igiene,
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.