Art. 17. Prevenzione sanitaria 1. Con la periodicita' disposta dal competente organo sanitario, gli studenti si assoggettano agli accertamenti previsti dalle vigenti disposizioni. 2. Il mancato assoggettamento agli accertamenti o la temporanea inabilita' dello studente determinano la sospensione dalle attivita' che comportino prestazioni esposte a rischio. 3. La sopravvenuta inidoneita' fisica dello studente, certificata dal competente organo, determina il definitivo allontanamento dalla scuola. 4. La scuola assicura il segreto professionale sulle condizioni sanitarie. 5. Nell'espletamento delle attivita' didattiche trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.