Art. 19. Borse di studio 1. Agli studenti possono essere conferite, a domanda e per merito, borse di studio. Le borse di studio sono attribuite dal direttore dell'Istituto secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di ammissione o dello scrutinio annuale, sulla base della predisposizione indicata nella previsione di bilancio dell'Istituto.