Art. 19.
                           Borse di studio
  1. Agli studenti possono essere  conferite, a domanda e per merito,
borse di  studio. Le  borse di studio  sono attribuite  dal direttore
dell'Istituto   secondo  l'ordine   di   graduatoria  dell'esame   di
ammissione   o   dello   scrutinio    annuale,   sulla   base   della
predisposizione indicata nella previsione di bilancio dell'Istituto.