Art. 4. Direttore e vice direttore 1. Il direttore dell'Istituto e' il direttore della scuola. Il direttore stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri istituti specializzati, con le regioni e con gli enti locali previste dall'articolo 2 della legge 20 gennaio 1992, n. 57. 2. Il vice direttore della scuola e' il direttore del servizio per l'insegnamento, l'informazione e la documentazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20 luglio 1977. 3. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). 4. Il vice direttore propone, sentito il consiglio didattico, le iniziative riguardanti le attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57; provvede all'attuazione dei programmi di insegnamento proposti dal consiglio didattico; organizza i singoli corsi e ne cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attivita' didattiche; e' responsabile del buon andamento delle attivita' didattiche; vigila, affinche' gli studi si svolgano con regolarita'.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 2 della citata legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' il seguente: "Art. 2. - L'insegnamento impartito nella scuola si articola in un corso triennale piu' un anno di perfezionamento. La scuola svolge la sua attivita' avvalendosi altresi' dell'opera di istituti universitari e di altri istituti specializzati, con i quali possono venire stipulate apposite convenzioni. La scuola opera in collaborazione anche con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze". - Per il testo dell'art. 3 della citata legge 20 gennaio 1992, n. 57, vedi nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 5 della medesima legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' il seguente: "Art. 5. - 1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente, in rapporto alle esigenze della scuola e in osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta dell'Istituto, fra il personale appartenente ai ruoli tecnicoscientifici degli archeologi, architetti, storici dell'arte, esperti restauratori, operatori tecnici, addetti di laboratorio del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero tra il personale dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro appartenente alle diverse aree professionali. 2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnicoscientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali le corrispondenti competenze, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo all'amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 4, comma 1. 3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro nel rispetto dell'art. 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e' determinato il compenso da corrispondere al personale impiegato nell'attivita' didattica. Tale compenso e' dovuto al personale interno dell'amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed e' costituito da una indennita' commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte". - Il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 20 luglio 1977, concernente "Ordinamento interno dell'Istituto centrale per il restauro" e' il seguente: "Art. 4. - Il servizio per l'insegnamento, l'informazione e la documentazione: a) cura la stampa delle pubblicazioni, la diffusione periodica delle informazioni scientifiche e tecniche, la documentazione delle attivita' dell'Istituto e in particolare la tenuta dell'archivio dei restauri e il funzionamento della biblioteca; b) svolge le attivita' di informazione e aggiornamento indicate dall'art. 18, lettera d), del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, valendosi a tal fine anche della collaborazione dei laboratori e servizi di cui ai precedenti articoli 2 e 3. La direzione del servizio e' affidata a un archeologo o a uno storico dell'arte o a un architetto al quale e' anche affidata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 16 settembre 1955, n. 1517, la vicedirezione dei corsi triennali. Come per i predetti laboratori e serivizi, e con gli stessi criteri, la direzione dell'Istituto provvede ad articolare il servizio in sezioni".