Art. 4.
                      Direttore e vice direttore
  1.  Il direttore  dell'Istituto e'  il direttore  della scuola.  Il
direttore stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri
istituti specializzati, con le regioni e con gli enti locali previste
dall'articolo 2 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.
  2. Il vice direttore della scuola  e' il direttore del servizio per
l'insegnamento,   l'informazione   e   la   documentazione   di   cui
all'articolo  4 del  decreto  del  Ministro per  i  beni culturali  e
ambientali 20 luglio 1977.
  3. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
  4. Il  vice direttore propone,  sentito il consiglio  didattico, le
iniziative riguardanti  le attivita' di  cui agli  articoli 2, 3  e 5
della  legge 20  gennaio  1992, n.  57;  provvede all'attuazione  dei
programmi di insegnamento proposti dal consiglio didattico; organizza
i singoli corsi e ne  cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni
di  coordinamento  dei  docenti  e del  personale  di  supporto  alle
attivita'  didattiche;  e'  responsabile  del  buon  andamento  delle
attivita'  didattiche; vigila,  affinche' gli  studi si  svolgano con
regolarita'.
 
           Note all'art. 4:
            -  Il  testo   dell'art. 2 della citata legge 20  gennaio
          1992, n. 57, e' il seguente:
            "Art. 2. - L'insegnamento  impartito    nella  scuola  si
          articola   in   un   corso  triennale  piu'  un  anno    di
          perfezionamento. La  scuola  svolge  la  sua      attivita'
          avvalendosi     altresi'     dell'opera     di     istituti
          universitari e di   altri istituti specializzati,  con    i
          quali  possono venire    stipulate  apposite   convenzioni.
          La   scuola  opera    in collaborazione  anche   con     le
          regioni    e   con    gli   enti  locali, nell'ambito delle
          rispettive competenze".
            - Per il   testo dell'art.  3  della  citata  legge    20
          gennaio 1992, n.  57, vedi nota all'art. 1.
            -  Il  testo  dell'art. 5 della medesima legge 20 gennaio
          1992, n. 57, e' il seguente:
            "Art.  5.  -  1.  Gli  incarichi  di  insegnamento   sono
          conferiti  annualmente,  in  rapporto   alle esigenze della
          scuola  e in osservanza dei criteri stabiliti  dal  decreto
          del  Presidente della Repubblica di cui  all'art.  4, comma
          1,  dal  Ministro  per  i beni  culturali  e ambientali, su
          proposta dell'Istituto,  fra il personale  appartenente  ai
          ruoli  tecnicoscientifici   degli   archeologi, architetti,
          storici dell'arte,   esperti   restauratori,      operatori
          tecnici,  addetti  di laboratorio del Ministero  per i beni
          culturali      e  ambientali,  ovvero  tra    il  personale
          dell'Opificio  delle pietre  dure e  dell'Istituto centrale
          per   il   restauro   appartenente   alle   diverse    aree
          professionali.
            2.  Per  lo   svolgimento di specifici corsi per i  quali
          non esistono nei ruoli  tecnicoscientifici del    Ministero
          per    i  beni   culturali e ambientali   le corrispondenti
          competenze,  possono essere  conferiti incarichi    annuali
          di    insegnamento    anche    a      personale    estraneo
          all'amministrazione,  nel    rispetto dei criteri stabiliti
          dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art.
          4, comma 1.
            3. Con   decreto del Ministro per   i  beni  culturali  e
          ambientali  di  concerto con   il Ministro   del tesoro nel
          rispetto dell'art.  65 del testo unico  delle  disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato,
          approvato  con il  decreto del  Presidente della Repubblica
          10  gennaio   1957, n.  3, e  successive modificazioni,  e'
          determinato  il  compenso  da corrispondere  al   personale
          impiegato  nell'attivita'   didattica.   Tale  compenso  e'
          dovuto  al  personale interno   dell'amministrazione   solo
          qualora  l'insegnamento    non    sia  ricompreso   tra   i
          compiti   previsti  per    il    livello    di    qualifica
          funzionale   di   inquadramento  ed  e' costituito  da  una
          indennita'   commisurata   alle   ore    di    insegnamento
          effettivamente svolte".
            -    Il   testo dell'art.  4  del  decreto  del  Ministro
          per  i  beni culturali  e   ambientali   20 luglio    1977,
          concernente    "Ordinamento  interno dell'Istituto centrale
          per il restauro" e' il seguente:
            "Art.    4.  -     Il  servizio     per   l'insegnamento,
          l'informazione e  la documentazione:
            a)   cura la  stampa  delle pubblicazioni,  la diffusione
          periodica delle informazioni  scientifiche e  tecniche,  la
          documentazione   delle   attivita'   dell'Istituto   e   in
          particolare la  tenuta  dell'archivio  dei  restauri  e  il
          funzionamento della biblioteca;
            b)      svolge   le     attivita'  di     informazione  e
          aggiornamento indicate dall'art.   18,   lettera d),    del
          D.P.R.   3  dicembre 1975,  n.  805, valendosi  a tal  fine
          anche  della collaborazione  dei laboratori   e servizi  di
          cui ai precedenti articoli 2 e 3.
            La  direzione del  servizio e'  affidata a  un archeologo
          o  a  uno storico dell'arte  o a un architetto  al quale e'
          anche  affidata, ai sensi  dell'art.  14  del   D.P.R.   16
          settembre   1955,   n.   1517,   la vicedirezione dei corsi
          triennali.
            Come  per  i predetti  laboratori  e   serivizi,   e  con
          gli    stessi  criteri,    la    direzione    dell'Istituto
          provvede  ad  articolare  il servizio in sezioni".