Art. 5.
                         Consiglio didattico
  1.  Il  consiglio  didattico  e' presieduto  dal  direttore  ed  e'
composto dai  vice direttori  e da  tutti i  docenti. Si  articola in
sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso.
  2. Il consiglio didattico:
  a) esprime  pareri e formula  proposte sulle questoni  di carattere
generale  sottoposte   dal  direttore   o  dai  vice   direttori,  in
particolare sui programmi, piani di studio e modalita' di svolgimento
dei  corsi,  con riferimento  anche  alle  sedi e  all'organizzazione
didattica;
  b)  formula proposte  in  ordine  al numero  dei  posti da  mettere
annualmente a  concorso per  ciascuna area  e sulla  designazione dei
membri delle  commissioni d'esame di  cui agli  articoli 10 e  14 del
presente regolamento;
  c)  determina  le modalita'  per  il  conferimento delle  borse  di
studio;
  d) delibera in materia disciplinare nei riguardi degli studenti.
  3. Il  consiglio didattico si riunisce,  di norma, ogni tre  mesi e
comunque ogni  sei mesi,  nonche', in casi  di motivata  necessita' o
urgenza, su richiesta del direttore, di un vice direttore o di almeno
un quinto dei componenti.