Art. 5. Consiglio didattico 1. Il consiglio didattico e' presieduto dal direttore ed e' composto dai vice direttori e da tutti i docenti. Si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso. 2. Il consiglio didattico: a) esprime pareri e formula proposte sulle questoni di carattere generale sottoposte dal direttore o dai vice direttori, in particolare sui programmi, piani di studio e modalita' di svolgimento dei corsi, con riferimento anche alle sedi e all'organizzazione didattica; b) formula proposte in ordine al numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna area e sulla designazione dei membri delle commissioni d'esame di cui agli articoli 10 e 14 del presente regolamento; c) determina le modalita' per il conferimento delle borse di studio; d) delibera in materia disciplinare nei riguardi degli studenti. 3. Il consiglio didattico si riunisce, di norma, ogni tre mesi e comunque ogni sei mesi, nonche', in casi di motivata necessita' o urgenza, su richiesta del direttore, di un vice direttore o di almeno un quinto dei componenti.