Art. 6.
                          Personale docente
  1.  Gli  incarichi  di  docenza  sono  conferiti  annualmente,  con
provvedimento  del Ministro  per  i beni  culturali  e ambientali  su
proposta  del  direttore  dell'Istituto,  fra  il  personale  di  cui
all'articolo 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57.
  2.  Gli incarichi  di docenza  sono conferiti  secondo il  criterio
della  professionalita'   attinente  alla  materia   di  insegnamento
valutata in  relazione ai precedenti incarichi  di insegnamento, alle
pubblicazioni,  ai  lavori  originali,   ai  corsi  di  formazione  e
all'attivita' lavorativa prestata.
  3. Per  particolari materie, per  le quali non  esistono specifiche
competenze  nel Ministero  per  i beni  culturali  e ambientali,  gli
incarichi di docenza sono conferiti con  le modalita' di cui al comma
1, a esperti di riconosciuta qualificazione professionale.
  4. La scuola garantisce, nell'ambito  delle finalita' e dei compiti
istituzionali,   la   liberta'    di   insegnamento   e   l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica
e di ricerca.
 
           Nota all'art. 6:
            -  Per  il testo dell'art. 5 della legge 20 gennaio 1992,
          n. 57, vedi nota all'art. 4.