Art. 7. Corsi e materie di insegnamento 1. I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e in un anno di perfezionamento. 2. Le materie di insegnamento e il numero delle ore sono determinati nell'allegato piano di studi che e' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.