Art. 7.
                   Corsi e materie di insegnamento
  1.  I corsi  hanno  durata  quadriennale e  sono  articolati in  un
triennio   di   insegnamenti   fondamentali   e   in   un   anno   di
perfezionamento.
  2.  Le  materie  di  insegnamento   e  il  numero  delle  ore  sono
determinati  nell'allegato  piano  di  studi  che  e'  periodicamente
aggiornato  con  decreto   del  Ministro  per  i   beni  culturali  e
ambientali, su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti
comitati di  settore del Consiglio  nazionale per i beni  culturali e
ambientali.