Art. 9. Posti messi a concorso 1. Il numero dei posti messi annualmente a concorso e' determinato nel bando. I posti sono distinti per aree articolate in piu' settori. 2. Le aree sono: a) dipinti murali, stucchi, sculture lapidee, dipinti su tela, dipinti su tavola, su tessuto, su cuoio, su carta e sculture lignee policrome, superfici e materiali dell'architettura; b) metalli, ceramica, vetro, smalti, oreficerie, avorio, osso, ambra e oggetti di scavo; c) mosaico, materiali lapidei, naturali e artificiali. 3. Le aree possono essere modificate o ampliate su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 4. Il numero dei posti non puo' essere inferiore complessivamente a diciotto.