Art. 9.
                        Posti messi a concorso
  1. Il numero dei posti  messi annualmente a concorso e' determinato
nel bando. I posti sono distinti per aree articolate in piu' settori.
  2. Le aree sono:
  a)  dipinti murali,  stucchi,  sculture lapidee,  dipinti su  tela,
dipinti su tavola,  su tessuto, su cuoio, su carta  e sculture lignee
policrome, superfici e materiali dell'architettura;
  b)  metalli, ceramica,  vetro,  smalti,  oreficerie, avorio,  osso,
ambra e oggetti di scavo;
    c) mosaico, materiali lapidei, naturali e artificiali.
  3. Le  aree possono  essere modificate o  ampliate su  proposta del
consiglio  didattico, sentiti  i competenti  comitati di  settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
  4. Il numero dei posti non puo' essere inferiore complessivamente a
diciotto.