Art. 4.
  1. La presente legge entra in  vigore il giorno successivo a quello
della  sua pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 10 novembre 1997
                              SCALFARO
                                          Prodi, Presidente del Con-
                                            siglio dei Ministri
                                          Dini, Ministro degli affari
                                            esteri
 Visto, il Guardasigilli: Flick
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MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO  DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
 GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA.
  Il Governo  della Repubblica  italiana ed il  Governo del  Regno di
Norvegia,
  nel prendere  atto con  soddisfazione della  crescente cooperazione
dei  due Paesi,  in  sede nazionale  ed  internazionale, nel  settore
scientifico e tecnologico;
  nell'intento  di  allargare  tale  cooperazione  ad  altri  settori
scientifici, quali la geologia, la biologia e la geofisica;
  nel quadro  dell'accordo culturale tra  i due Paesi, firmato  il 15
giugno  1955, cui  e' stata  data attuazione  mediante il  protocollo
esecutivo firmato a Roma il 10 giugno 1994;
  nel comune ricordo del volo  transpolare sul dirigibile "Norge" del
Generale Umberto  Nobile e di Roald  Amundsen nel 1926, che  induce i
due Paesi  a vivificare  la memoria  dell'impresa, e  nell'intento di
dare una continuita' ad essa nell'interesse della scienza;
  prendendo atto che gia' da molti anni ricercatori dell'Istituto per
l'inquinamento atmosferico del CNR e dell'Istituto per l'inquinamento
atmosferico norvegese  (NILU) conducono  studi nelle  regioni polari,
nell'ambito del programma EMEP  (European Monitoring of Environmental
Pollutants)  dell'ECE-ONU,   che  hanno  consentito   di  raggiungere
risultati di grande interesse;
  dichiarando  il   loro  rispettivo  interesse   nella  cooperazione
scientifica e  tecnologica tra i  due Paesi e nella  realizzazione di
studi e ricerche nelle regioni artiche, nei settori sopra indicati,
                      Concordano quanto segue:
                             Articolo 1.
  I  due Governi  demandano  alle proprie  istituzioni competenti  in
materia  di  ricerca  polare  il compito,  nel  quadro  del  presente
memorandum, di proporre e  realizzare programmi di ricerca congiunti,
e di promuovere lo scambio di  ricercatori tra le istituzioni dei due
Paesi impegnate nella ricerca polare.
  I due Governi concordano nella  costituzione di un gruppo di lavoro
comprendente fino a cinque rappresentanti per ciascun Paese che sara'
chiamato  a definire  progetti  di ricerca  congiunti.  Il gruppo  di
lavoro agira'  nel quadro  di riferimento  del presente  memorandum e
riferira'  ai rispettivi  competenti  organismi  nazionali. La  prima
riunione del gruppo di studio avra' luogo non appena possibile subito
dopo l'entrata in vigore del presente memorandum.
                             Articolo 2.
  I due  Governi designano le  seguenti rispettive istituzioni  per i
seguiti da dare al presente accordo:
  Italia: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Ente per le nuove
tecnologie, l'energia  e l'ambiente (ENEA) e  l'Istituto nazionale di
geofisica (ING);
  Norvegia: il Norges  Forskningsr d (NFR) e  il Norsk Polarinstitutt
(NP),
  rimanendo aperta la facolta' per le parti di identificare in futuro
altre istituzioni interessate.
                             Articolo 3.
  Il presente  memorandum entrera' in  vigore dopo la firma  da parte
dei rappresentanti dei due Governi aventi  pieni poteri e dopo che le
due Parti  avranno provveduto a notificarsi  l'avvenuto completamento
delle  procedure  previste  dai rispettivi  ordinamenti  interni.  Il
memorandum avra'  validita' per  cinque anni, con  rinnovo automatico
per periodi  di un anno,  qualora nessuna delle parti  notifichi, per
via diplomatica, la propria volonta'  di porvi termine tre mesi prima
della data di scadenza.
  Fatto  in due  esemplari  ugualmente facenti  fede,  uno in  lingua
italiana ed  uno in lingua  norvegese, a  Troms il giorno  1 dicembre
1994.
 PER IL GOVERNO DELLA               PER IL GOVERNO DEL REGNO
 REPUBBLICA ITALIANA                     DI NORVEGIA
 (firma illegibile)                     (firma illegibile)
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